IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015,  n
3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, che  dispone
"Al solo fine di favorire l'avvio di attivita' imprenditoriale e  con
l'obiettivo  di  garantire  una  piu'  uniforme  applicazione   delle
disposizioni in  materia  di  start-up  innovative  e  di  incubatori
certificati, l'atto costitutivo  e  le  successive  modificazioni  di
start-up innovative sono redatti per atto pubblico  ovvero  per  atto
sottoscritto con  le  modalita'  previste  dall'art.  24  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. L'atto costitutivo e le  successive  modificazioni  sono
redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente  ufficio  del
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni"; 
  Visto l'art. 24 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "C.A.D."); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre  1995,
n.  581,  regolamento  attuativo  del  registro  delle  imprese,   in
applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580; 
  Visto  l'art.  11  della  direttiva  del  16  settembre  2009,   n.
2009/101/CE; 
  Visti gli articoli 2463 e seguenti del codice civile in materia  di
societa' a responsabilita' limitata; 
  Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 19 ottobre 2012,
n. 179, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno
introdotto l'istituto della start-up innovativa; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Tenuto conto  che,  ai  soli  fini  dell'iscrizione  nella  sezione
ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up  innovative
del registro delle imprese degli atti costitutivi delle  societa'  di
capitali e cooperative che hanno per  oggetto  sociale  "esclusivo  o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e  la  commercializzazione  di
prodotti  o  servizi  innovativi  ad  alto  valore  tecnologico",  il
legislatore ha demandato al  Ministro  dello  sviluppo  economico  la
redazione di  un  modello  standard  per  la  costituzione  di  dette
societa'; 
  Valutato che appare prioritaria la redazione di un modello standard
riservato alla costituzione di start-up aventi forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata non semplificate di cui  all'art.  2463  del
codice civile; 
  Considerato che  l'art.  4,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  24
gennaio 2015, n 3, prescrive che in deroga all'art. 2463  del  codice
civile, tali atti possono essere redatti  in  forma  elettronica  con
firma non autenticata dei sottoscrittori a  norma  dell'art.  24  del
C.A.D.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                            Onere formale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile,  i
contratti di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  ivi  regolati,
aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione
e la commercializzazione di prodotti o  servizi  innovativi  ad  alto
valore tecnologico e per i quali viene richiesta  l'iscrizione  nella
sezione speciale delle start-up di cui  all'art.  25,  comma  8,  del
decreto legge  19  ottobre  2012,  n.  179,  sono  redatti  in  forma
elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24  del  C.A.D.,
da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa'  pluripersonale,
o dall'unico sottoscrittore  nel  caso  di  unipersonale,  in  totale
conformita' allo standard allegato sotto la  lettera  A  al  presente
decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di
cui all'art. 2, comma 1. 
  2. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti  in
modalita' esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di
ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.. 
  3. L'atto sottoscritto in maniera diversa da  quanto  previsto  dal
comma 2, non e' iscrivibile nel registro delle imprese. 
  4. In caso di atto plurilaterale e' richiesta la sottoscrizione  da
parte di tutti i contraenti. Il procedimento di  sottoscrizione  deve
completarsi entro dieci giorni  dal  momento  dell'apposizione  della
prima sottoscrizione. 
  5. Non e' richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.