IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito con modificazioni in legge n. 33 del 2015, che dispone "Al solo fine di favorire l'avvio di attivita' imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una piu' uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalita' previste dall'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni"; Visto l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale (di seguito "C.A.D."); Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento attuativo del registro delle imprese, in applicazione dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 580; Visto l'art. 11 della direttiva del 16 settembre 2009, n. 2009/101/CE; Visti gli articoli 2463 e seguenti del codice civile in materia di societa' a responsabilita' limitata; Visti gli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 19 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 221 del 2012, che hanno introdotto l'istituto della start-up innovativa; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Tenuto conto che, ai soli fini dell'iscrizione nella sezione ordinaria e nella sezione speciale relativa alle start-up innovative del registro delle imprese degli atti costitutivi delle societa' di capitali e cooperative che hanno per oggetto sociale "esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", il legislatore ha demandato al Ministro dello sviluppo economico la redazione di un modello standard per la costituzione di dette societa'; Valutato che appare prioritaria la redazione di un modello standard riservato alla costituzione di start-up aventi forma di societa' a responsabilita' limitata non semplificate di cui all'art. 2463 del codice civile; Considerato che l'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, prescrive che in deroga all'art. 2463 del codice civile, tali atti possono essere redatti in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori a norma dell'art. 24 del C.A.D.; Decreta: Art. 1 Onere formale 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2463 del codice civile, i contratti di societa' a responsabilita' limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l'iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all'art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179, sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell'art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa' pluripersonale, o dall'unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformita' allo standard allegato sotto la lettera A al presente decreto, redatto sulle base delle specifiche tecniche del modello, di cui all'art. 2, comma 1. 2. L'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalita' esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D.. 3. L'atto sottoscritto in maniera diversa da quanto previsto dal comma 2, non e' iscrivibile nel registro delle imprese. 4. In caso di atto plurilaterale e' richiesta la sottoscrizione da parte di tutti i contraenti. Il procedimento di sottoscrizione deve completarsi entro dieci giorni dal momento dell'apposizione della prima sottoscrizione. 5. Non e' richiesta alcuna autentica di sottoscrizione.