Art. 2 
 
 
           Procedimento di iscrizione in sezione ordinaria 
 
  1. Il documento  informatico,  formato  a  norma  dell'art.  1,  e'
presentato per l'iscrizione al  registro  delle  imprese,  competente
territorialmente,  entro  venti  giorni  dall'ultima  sottoscrizione,
redatto sulla base delle specifiche tecniche del formato  elettronico
elaborabile  del  modello,  contenente  le  relative  istruzioni  per
l'iscrizione, emanate  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  e
pubblicate sul sito internet del Ministero medesimo. 
  2. L'ufficio del registro delle imprese verifica: 
    a) la conformita' del contratto al modello standard approvato col
presente decreto e redatto sulle base delle specifiche  tecniche  del
modello, di cui al comma 1 del presente articolo; 
    b) la sottoscrizione a norma dell'art. 24 del C.A.D. da parte  di
tutti i sottoscrittori o se unipersonale dell'unico contraente; 
    c) che il procedimento di  sottoscrizione  si  sia  concluso  con
l'apposizione della sottoscrizione di tutti i soci entro dieci giorni
dal momento dell'apposizione della  prima  delle  sottoscrizioni,  in
caso di contratto plurilaterale; 
    d) la riferibilita' astratta del contratto alla previsione di cui
all'art. 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo
dall'art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015; 
    e) la validita'  delle  sottoscrizioni  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2189, comma 2, del codice civile e dall'art. 11,  comma  6,
lett. "a", del decreto del Presidente  della  Repubblica  7  dicembre
1995, n. 581; 
    f) la competenza territoriale; 
    g) l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata
direttamente riferibile alla societa'; 
    h) la  liceita',  possibilita'  e  determinabilita'  dell'oggetto
sociale; 
    i)  l'esclusivita'   o   la   prevalenza   dell'oggetto   sociale
concernente lo sviluppo, la produzione e  la  commercializzazione  di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 
    j) la presentazione contestuale della domanda  di  iscrizione  in
sezione speciale delle start-up; 
    k) l'adempimento degli obblighi di cui al titolo II  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 
  4. In caso di esito positivo delle verifiche di  cui  al  comma  2,
l'ufficio procede all'iscrizione provvisoria entro  10  giorni  dalla
data di protocollo del deposito nella sezione ordinaria del  registro
delle imprese, con la  dicitura  aggiuntiva  "start-up  costituita  a
norma dell'art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015,  n.
3, iscritta  provvisoriamente  in  sezione  ordinaria,  in  corso  di
iscrizione  in  sezione  speciale".  Al  momento  dell'iscrizione  in
sezione   speciale,   l'ufficio   elimina   la   dicitura   "iscritta
provvisoriamente in sezione ordinaria,  in  corso  di  iscrizione  in
sezione speciale".