Art. 5 
 
 
                       Disposizioni conclusive 
 
  1. Qualora le firme siano autenticate da notaio ai sensi  dell'art.
25 del C.A.D., il termine di cui all'art. 2, comma 4, e' ridotto alla
meta' e comunque soggiace alle regole di cui all'art. 20, comma 7-bis
del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91.  Il  notaio  compie  le
verifiche di cui all'art. 2,  comma  2,  ivi  compreso  l'adempimento
degli obblighi di  cui  al  titolo  II  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. 
  2. Qualora le firme siano autenticate  a  norma  dell'art.  25  del
C.A.D.  da  parte  del  pubblico  ufficiale   a   cio'   autorizzato,
Conservatore del registro delle imprese o persona da  esso  delegata,
l'atto e' contestualmente iscritto in sezione  ordinaria  e  speciale
del registro delle imprese,  senza  necessita'  di  alcuna  ulteriore
verifica. Il Ministero dello sviluppo economico determina il relativo
diritto  di  segreteria,  tenendo  conto  dei  costi  standard,  come
previsto dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 restano ferme le  disposizioni
di cui all'art. 1, commi da 1 a 4.