IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, al comma  1,  l'accesso  delle
micro, piccole e medie imprese a  finanziamenti  e  ai  contributi  a
tasso agevolato per gli investimenti, anche  mediante  operazioni  di
leasing finanziario, in macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso  produttivo,  nonche'
per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; 
  Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del
2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al  comma
1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a  valere  su
un plafond di provvista costituito presso  la  gestione  separata  di
Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Visto il comma 4 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo  economico  conceda
alle imprese  di  cui  al  comma  1  un  contributo  rapportato  agli
interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; 
  Visto il comma 5 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
definizione di requisiti, condizioni di  accesso,  misura  massima  e
modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui  al
comma 4, nonche'  delle  relative  attivita'  di  controllo  e  delle
modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2; 
  Visto il comma 6 del citato art. 2  del  decreto-legge  n.  69  del
2013, che prevede che i finanziamenti  di  cui  al  medesimo  art.  2
possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per  le
piccole e medie imprese di cui all'art. 2,  comma  100,  lettera  a),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nella   misura   massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento; 
  Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge  n.
69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni  di
cui allo stesso  art.  2,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentito il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  l'Associazione
bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una  o
piu' convenzioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  27  novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  19
del 24 gennaio  2014,  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del
decreto-legge n. 69 del 2013, detta la  disciplina  per  l'attuazione
delle misure previste dall'art. 2 precitato; 
  Vista la convenzione 14  febbraio  2014,  stipulata  dal  Ministero
dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e  delle
finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge
n. 69 del 2013; 
  Vista la circolare n. 4567  del  10  febbraio  2014  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande
per la concessione e l'erogazione del contributo di  cui  all'art.  6
del  predetto  decreto  interministeriale  27  novembre  2013,   come
modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014 e  n.  14166
del 23 febbraio 2015 al fine di adeguare  le  disposizioni  attuative
dell'intervento ai regolamenti dell'Unione  europea  sopravvenuti  in
materia di aiuti di Stato in esenzione; 
  Vista la circolare  n.  10677  del  26  marzo  2014  del  Direttore
generale per gli incentivi alle imprese, recante ulteriori istruzioni
utili alla migliore attuazione degli interventi  di  cui  al  decreto
interministeriale 27 novembre 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190,
che ha incrementato l'importo massimo dei  finanziamenti  di  cui  al
comma 8 dell'art. 2 del  decreto-legge  n.  69  del  2013  al  limite
massimo di 5 miliardi di euro; 
  Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede: 
    al comma 1, che i contributi di cui  all'art.  2,  comma  4,  del
decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole
e medie imprese che abbiano ottenuto il  finanziamento,  compreso  il
leasing finanziario, non necessariamente  a  valere  sul  plafond  di
provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi  e
prestiti S.p.a.; 
    al comma 2, che il decreto di cui al comma 5 del medesimo art.  2
del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i
requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione  dei
predetti contributi, nonche' la misura massima degli stessi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
adottati dalla Commissione (2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  sul  sostegno  allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo
rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo, forestale e nelle  zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 149 del  20  maggio  2014,  relativo  al  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  e  che  abroga  i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006  e
(CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della  Commissione,  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di adottare la  disciplina  di
attuazione prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n.
3 del  2015,  per  la  concessione  dei  contributi  in  presenza  di
finanziamenti erogati su provvista  diversa  dal  plafond  costituito
presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
  Ritenuto, altresi', necessario apportare modifiche alla  disciplina
gia' adottata, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del  decreto-legge
n. 69 del 2013, con il sopra richiamato decreto interministeriale  27
novembre 2013, al  fine  di  aggiornare  i  richiami  normativi  alla
disciplina  dell'Unione  europea  sopravvenuta  e  di  provvedere  ai
correttivi opportuni per una migliore attuazione dell'intervento, nel
rispetto dei  vincoli  derivanti  dalla  normativa  europea  e  degli
impegni gia' assunti con le imprese beneficiarie; 
  Ritenuto, infine, che alla luce  del  mutato  e  articolato  quadro
normativo  di  riferimento  sopra  richiamato,  si  rende  necessario
ridefinire, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge  n.
69 del 2013 e dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del  2015,
la disciplina delle misure di accesso al credito per le finalita'  di
cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 69  del  2013,
in conformita' con la normativa europea e nazionale vigente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria); 
    c)  «regolamento  (UE)  n.  702/2014»:  il  regolamento  (UE)  n.
702/2014  della  Commissione,  del  25   giugno   2014,   concernente
l'applicazione  degli  articoli  107   e   108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo, forestale e nelle zone rurali; 
    d) «regolamento  (UE)  n.  1388/2014»:  il  regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre  2014,  che  dichiara  compatibili  con  il
mercato interno,  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
    e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    f) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24  gennaio  2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2015,  n.
33; 
    g) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola  e
media, secondo i criteri indicati dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al  regolamento
GBER; 
    h) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    i) «banca»: la banca italiana o la  succursale  di  banca  estera
comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13  del  testo
unico bancario (decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  e
successive modifiche e integrazioni), aderente  alle  convenzioni  di
cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    l)   «intermediario   finanziario»:   il   soggetto   autorizzato
all'esercizio  dell'attivita'  di  leasing  finanziario  e   iscritto
all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo  unico  bancario,
aderente  alle  convenzioni  di  cui  all'art.  2,   comma   7,   del
decreto-legge  n.  69/2013,   purche'   garantito,   ai   soli   fini
dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da  una
banca aderente alle medesime convenzioni di cui all'art. 2, comma  7,
del decreto-legge n. 69/2013; 
    m) «finanziamento»:  il  finanziamento,  bancario  o  in  leasing
finanziario, concesso a una PMI da una banca o  da  un  intermediario
finanziario; 
    n) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello
sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; 
    o) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.