IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali; Visti i commi 2 e 3 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplinanti la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1 da parte di banche e societa' di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Visto il comma 4 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda alle imprese di cui al comma 1 un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti sopraddetti; Visto il comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di requisiti, condizioni di accesso, misura massima e modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 4, nonche' delle relative attivita' di controllo e delle modalita' di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2; Visto il comma 6 del citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che i finanziamenti di cui al medesimo art. 2 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento; Visto il comma 7 del piu' volte citato art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede che, per l'attuazione delle disposizioni di cui allo stesso art. 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. stipulano una o piu' convenzioni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, detta la disciplina per l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 precitato; Vista la convenzione 14 febbraio 2014, stipulata dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da Cassa depositi e prestiti S.p.a. in attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013; Vista la circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalita' di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 27 novembre 2013, come modificata dalle circolari n. 71299 del 24 dicembre 2014 e n. 14166 del 23 febbraio 2015 al fine di adeguare le disposizioni attuative dell'intervento ai regolamenti dell'Unione europea sopravvenuti in materia di aiuti di Stato in esenzione; Vista la circolare n. 10677 del 26 marzo 2014 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, recante ulteriori istruzioni utili alla migliore attuazione degli interventi di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013; Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha incrementato l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 al limite massimo di 5 miliardi di euro; Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che prevede: al comma 1, che i contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 possono essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto il finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; al comma 2, che il decreto di cui al comma 5 del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sia integrato al fine di stabilire i requisiti, le condizioni di accesso e le modalita' di erogazione dei predetti contributi, nonche' la misura massima degli stessi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonche' al decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 adottati dalla Commissione (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Considerata, pertanto, la necessita' di adottare la disciplina di attuazione prevista dall'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge n. 3 del 2015, per la concessione dei contributi in presenza di finanziamenti erogati su provvista diversa dal plafond costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a.; Ritenuto, altresi', necessario apportare modifiche alla disciplina gia' adottata, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, con il sopra richiamato decreto interministeriale 27 novembre 2013, al fine di aggiornare i richiami normativi alla disciplina dell'Unione europea sopravvenuta e di provvedere ai correttivi opportuni per una migliore attuazione dell'intervento, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea e degli impegni gia' assunti con le imprese beneficiarie; Ritenuto, infine, che alla luce del mutato e articolato quadro normativo di riferimento sopra richiamato, si rende necessario ridefinire, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2015, la disciplina delle misure di accesso al credito per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, in conformita' con la normativa europea e nazionale vigente; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); c) «regolamento (UE) n. 702/2014»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali; d) «regolamento (UE) n. 1388/2014»: il regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; e) «decreto-legge n. 69/2013»: il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; f) «decreto-legge n. 3/2015»: il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33; g) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri indicati dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al regolamento GBER; h) «CDP»: Cassa depositi e prestiti S.p.a.; i) «banca»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni), aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; l) «intermediario finanziario»: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario e iscritto all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, aderente alle convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, purche' garantito, ai soli fini dell'utilizzo del plafond di provvista costituito presso CDP, da una banca aderente alle medesime convenzioni di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; m) «finanziamento»: il finanziamento, bancario o in leasing finanziario, concesso a una PMI da una banca o da un intermediario finanziario; n) «convenzioni»: le convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013; o) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.