Art. 10 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene  in  quote
annuali, sulla base delle modalita' definite nella circolare  di  cui
all'art.  14,  secondo  il  piano   di   erogazioni   riportato   nel
provvedimento di concessione ed e' subordinata: 
    a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art.
5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa  ai  sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema  definito  con  la
circolare di cui all'art.  14,  da  trasmettere  al  Ministero  entro
sessanta   giorni   dal   termine   previsto   per   la   conclusione
dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso; 
    b) al regolare rispetto da parte  dell'impresa  beneficiaria  del
piano di rimborso previsto dal finanziamento; 
    c) alla presentazione al Ministero della documentazione  indicata
nella circolare di cui all'art. 14. 
  2. La richiesta di erogazione della prima quota  di  contributo  e'
presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni
dalla  data  di  ultimazione  dell'investimento,  successivamente  al
pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto
dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine  determina  la
revoca dell'agevolazione. 
  3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo  successive
alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima  di  dodici
mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici  mesi
successivi a tale termine. Nel rispetto del piano  di  erogazioni  di
cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal  presente  comma
e' data possibilita' all'impresa di richiedere  l'erogazione  di  due
quote di contributo eventualmente maturate. 
  4. Il Ministero sospende l'erogazione  del  contributo  all'impresa
qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi  il  mancato
rispetto da  parte  dell'impresa  delle  condizioni  contrattuali  di
rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing,
nonche'  in  tutti  i  casi  di  cui  all'art.  12,  nelle  more  del
perfezionamento del provvedimento di revoca. 
  5.  Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto
risulti inferiore al finanziamento di cui all'art.  4,  il  Ministero
provvede  a  rideterminare,  a  conclusione   dell'investimento,   le
agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo. 
  6. Sull'originale di ogni fattura, sia di  acconto  che  di  saldo,
riguardante gli investimenti per  i  quali  sono  state  ottenute  le
agevolazioni di cui al presente decreto,  l'impresa  deve  riportare,
con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo  di  un  apposito
timbro, la dicitura «Spesa di euro ...  realizzata  con  il  concorso
delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69».  La  fattura  che,  nel  corso  di  controlli  e
verifiche,  venga  trovata  sprovvista  di  tale  dicitura,  non   e'
considerata valida e determina la revoca della  quota  corrispondente
di agevolazione, fatta salva la possibilita' di  regolarizzazione  da
parte dell'impresa beneficiaria. 
  7. L'impresa beneficiaria e'  tenuta  a  conservare  ogni  fattura,
documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle
agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data  di  concessione
delle agevolazioni medesime.