Art. 10
Erogazione delle agevolazioni
1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote
annuali, sulla base delle modalita' definite nella circolare di cui
all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel
provvedimento di concessione ed e' subordinata:
a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art.
5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi
degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la
circolare di cui all'art. 14, da trasmettere al Ministero entro
sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione
dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso;
b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del
piano di rimborso previsto dal finanziamento;
c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata
nella circolare di cui all'art. 14.
2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e'
presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni
dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al
pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto
dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la
revoca dell'agevolazione.
3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive
alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici
mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi
successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni di
cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal presente comma
e' data possibilita' all'impresa di richiedere l'erogazione di due
quote di contributo eventualmente maturate.
4. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa
qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato
rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di
rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing,
nonche' in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del
perfezionamento del provvedimento di revoca.
5. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto
risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero
provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le
agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.
6. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo,
riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le
agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare,
con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito
timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso
delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e
verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non e'
considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente
di agevolazione, fatta salva la possibilita' di regolarizzazione da
parte dell'impresa beneficiaria.
7. L'impresa beneficiaria e' tenuta a conservare ogni fattura,
documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle
agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione
delle agevolazioni medesime.