Art. 10 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 6 avviene in quote annuali, sulla base delle modalita' definite nella circolare di cui all'art. 14, secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione ed e' subordinata: a) al completamento dell'investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 5, attestato dall'impresa, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatta secondo lo schema definito con la circolare di cui all'art. 14, da trasmettere al Ministero entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso; b) al regolare rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento; c) alla presentazione al Ministero della documentazione indicata nella circolare di cui all'art. 14. 2. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo e' presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. 3. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima sono presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano di erogazioni di cui al comma 1 e in linea con i termini previsti dal presente comma e' data possibilita' all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate. 4. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonche' in tutti i casi di cui all'art. 12, nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca. 5. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 4, il Ministero provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo. 6. Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura «Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non e' considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilita' di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. 7. L'impresa beneficiaria e' tenuta a conservare ogni fattura, documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.