Art. 11 Monitoraggio, controlli e ispezioni 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1.