Art. 11
Monitoraggio, controlli e ispezioni
1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare o
disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in
loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle
agevolazioni secondo le modalita' ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente
al Ministero e per conoscenza alla banca o all'intermediario
finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento
dell'istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all'art. 3, comma
1.