Art. 13 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
   1. I contributi di  cui  all'art.  6  del  presente  decreto  sono
erogati nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013  e  all'art.
1, comma 243, della legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Il  Ministero
provvede agli  adempimenti  previsti  dal  presente  decreto  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.