Art. 13 Disposizioni finanziarie 1. I contributi di cui all'art. 6 del presente decreto sono erogati nei limiti delle disponibilita' dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge n. 69/2013 e all'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.