Art. 14 Disposizioni attuative e disciplina transitoria 1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli schemi di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore documentazione che l'impresa e' tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la medesima circolare e' altresi' individuato il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente decreto. 2. Fino al termine individuato con la circolare di cui al comma 1 le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e il procedimento per la concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle circolari indicate in premessa, nonche' dalla convenzione ivi richiamata. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato gia' adottato il provvedimento di concessione del contributo, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere. 4. In attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 69/2013, con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014 indicata in premessa sono apportate le modifiche o integrazioni occorrenti agli impegni gia' assunti dalle parti. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2016 Il Ministro dello sviluppo economico Guidi Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 459