Art. 14
Disposizioni attuative e disciplina transitoria
1. Il Ministero, con circolare pubblicata nel sito web
www.mise.gov.it, fornisce le istruzioni necessarie e definisce gli
schemi di domanda e di dichiarazione, nonche' l'ulteriore
documentazione che l'impresa e' tenuta a presentare per poter
beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto. Con la
medesima circolare e' altresi' individuato il termine iniziale per la
richiesta dei finanziamenti e dei contributi ai sensi del presente
decreto.
2. Fino al termine individuato con la circolare di cui al comma 1
le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 e il procedimento per la
concessione dei benefici di cui al medesimo articolo continuano ad
essere disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
27 novembre 2013 e dalle disposizioni operative contenute nelle
circolari indicate in premessa, nonche' dalla convenzione ivi
richiamata.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato gia'
adottato il provvedimento di concessione del contributo,
compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.
4. In attuazione dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge n.
69/2013, con atti aggiuntivi alla convenzione 14 febbraio 2014
indicata in premessa sono apportate le modifiche o integrazioni
occorrenti agli impegni gia' assunti dalle parti.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 gennaio 2016
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2016
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 459