Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2,  le  PMI  che,  alla
data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: 
    a) sono regolarmente costituite ed iscritte  nel  Registro  delle
imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca.  Le  imprese  non
residenti nel territorio italiano devono avere personalita' giuridica
riconosciuta nello  Stato  di  residenza  risultante  dall'iscrizione
nell'omologo Registro delle imprese; 
    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea; 
    d) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese  operanti  nel  settore   delle   attivita'   finanziarie   e
assicurative  (sezione  K  della  classificazione   delle   attivita'
economiche ATECO 2007). 
  3.  Per  beneficiare  delle  agevolazioni  previste  dal   presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa
in Italia. Qualora  le  imprese  beneficiarie  non  dispongano  della
predetta  sede  alla  data  di   presentazione   della   domanda   di
agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro  il
termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la  revoca
delle agevolazioni concesse.