Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla
data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1:
a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle
imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non
residenti nel territorio italiano devono avere personalita' giuridica
riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione
nell'omologo Registro delle imprese;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER.
2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese operanti nel settore delle attivita' finanziarie e
assicurative (sezione K della classificazione delle attivita'
economiche ATECO 2007).
3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente
decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa
in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della
predetta sede alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il
termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca
delle agevolazioni concesse.