Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: a) sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese; b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore delle attivita' finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007). 3. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le imprese di cui al comma 1 devono avere una sede operativa in Italia. Qualora le imprese beneficiarie non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione, esse devono provvedere alla relativa apertura entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.