Art. 4 
 
 
                  Caratteristiche del finanziamento 
 
  1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e'  condizionata
all'adozione  di  una  delibera  di  finanziamento  con  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) essere  deliberato  a  copertura  degli  investimenti  di  cui
all'art. 5; 
    b)  essere  deliberato  da  una  banca  o  da  un   intermediario
finanziario; 
    c)  avere  durata  massima,  comprensiva   di   un   periodo   di
preammortamento o di prelocazione non superiore  a  dodici  mesi,  di
cinque anni  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento ovvero, nel caso  di  leasing  finanziario,  decorrenti
dalla data di consegna del bene.  Qualora  la  fornitura  in  leasing
finanziario riguardi una  pluralita'  di  beni,  la  predetta  durata
massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene; 
    d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro
e non superiore a due milioni di euro, anche se  frazionato  in  piu'
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; 
    e) essere erogato in  un'unica  soluzione,  entro  trenta  giorni
dalla stipula del contratto di  finanziamento  ovvero,  nel  caso  di
leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di  consegna  del
bene. Qualora  la  fornitura  in  leasing  finanziario  riguardi  una
pluralita' di beni, l'erogazione avviene  in  piu'  soluzioni,  entro
trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire  fino  al  cento
per cento degli investimenti di cui all'art. 5. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso,  entro  il  31
dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a  valere
sul  plafond  di  provvista  di  cui  all'art.  2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione  separata  di
CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi  dell'art.  8  del
decreto-legge n. 3/2015.