Art. 4 Caratteristiche del finanziamento 1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e' condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui all'art. 5; b) essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario; c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralita' di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene; d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in piu' iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralita' di beni, l'erogazione avviene in piu' soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. 2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire fino al cento per cento degli investimenti di cui all'art. 5. 3. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 3/2015.