Art. 4
Caratteristiche del finanziamento
1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e' condizionata
all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti
caratteristiche:
a) essere deliberato a copertura degli investimenti di cui
all'art. 5;
b) essere deliberato da una banca o da un intermediario
finanziario;
c) avere durata massima, comprensiva di un periodo di
preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di
cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di
finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti
dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing
finanziario riguardi una pluralita' di beni, la predetta durata
massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene;
d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro
e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in piu'
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
e) essere erogato in un'unica soluzione, entro trenta giorni
dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di
leasing finanziario, entro trenta giorni dalla data di consegna del
bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una
pluralita' di beni, l'erogazione avviene in piu' soluzioni, entro
trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire fino al cento
per cento degli investimenti di cui all'art. 5.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso, entro il 31
dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a valere
sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di
CDP, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'art. 8 del
decreto-legge n. 3/2015.