Art. 5 Investimenti ammissibili 1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive gia' esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» a: a) creazione di un nuovo stabilimento; b) ampliamento di uno stabilimento esistente; c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) lo stabilimento e' stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 3) l'operazione avviene a condizioni di mercato. 4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine e' presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. 6. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA. 7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso e' quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso. 8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante nelle tipologie di cui al comma 3. 9. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. 10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1388/2014. 11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.