Art. 5 
 
 
                      Investimenti ammissibili 
 
  1. Il finanziamento di  cui  all'art.  4  deve  essere  interamente
utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di
leasing finanziario, di macchinari,  impianti,  beni  strumentali  di
impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware,
classificabili,  nell'attivo  dello  stato  patrimoniale,  alle  voci
B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di
software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive gia'
esistenti  o  da  impiantare,  ovunque  localizzate  nel   territorio
nazionale. 
  2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che  presi
singolarmente  ovvero  nel  loro  insieme   presentano   un'autonomia
funzionale, non essendo ammesso  il  finanziamento  di  componenti  o
parti di macchinari che non soddisfano il suddetto  requisito,  fatti
salvi gli investimenti in beni strumentali che  integrano  con  nuovi
moduli l'impianto o il  macchinario  preesistente,  introducendo  una
nuova funzionalita' nell'ambito del  ciclo  produttivo  dell'impresa.
Non sono in ogni caso ammissibili gli  investimenti  riguardanti  gli
acquisti  di  beni  che  costituiscono  mera  sostituzione  di   beni
esistenti. 
  3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo  quanto
previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei  limiti  e
alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per  gli  «aiuti  agli
investimenti e all'occupazione alle PMI» a: 
    a) creazione di un nuovo stabilimento; 
    b) ampliamento di uno stabilimento esistente; 
    c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi; 
    d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente; 
    e)  acquisizione  di  attivi  di  uno   stabilimento,   se   sono
soddisfatte le seguenti condizioni: 
      1) lo stabilimento e' stato chiuso o sarebbe  stato  chiuso  se
non fosse stato acquistato; 
      2) gli  attivi  vengono  acquistati  da  terzi  che  non  hanno
relazioni con l'acquirente; 
      3) l'operazione avviene a condizioni di mercato. 
  4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data
della domanda di accesso ai contributi di cui all'art.  8,  comma  1,
ovvero  entro  il  termine  previsto  negli   specifici   regolamenti
comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data
di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento  oppure
la data del  primo  impegno  giuridicamente  vincolante  ad  ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che  renda  irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. 
  5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi  dalla
data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine e'  presa
in considerazione  la  data  dell'ultimo  titolo  di  spesa  riferito
all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la
data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. 
  6. Gli  investimenti,  qualora  non  riferiti  ad  immobilizzazioni
acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati  e
figurare nell'attivo dell'impresa  per  almeno  tre  anni.  Non  sono
ammessi i costi relativi a commesse  interne,  le  spese  relative  a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento,
le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi
al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili  singoli
beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA. 
  7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il  costo  ammesso
e'  quello  fatturato  dal  fornitore  dei   beni   all'intermediario
finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni  di  cui
al   presente   decreto,   l'impresa   locataria   deve    esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del  contratto  di  leasing
finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i
cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria,  fermo
restando l'adempimento di tutte le  obbligazioni  contrattuali.  Tale
impegno puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale  che
costituisce parte integrante del contratto stesso. 
  8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei
mezzi e delle attrezzature  di  trasporto  sono  ammissibili  qualora
sostenute nell'ambito di  un  programma  di  investimenti  rientrante
nelle tipologie di cui al comma 3. 
  9. Gli investimenti nelle imprese agricole  devono  perseguire  gli
obiettivi previsti agli articoli 14 e  17  del  regolamento  (UE)  n.
702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di  cui  allo
stesso regolamento. 
  10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura  si
applicano le limitazioni e le condizioni di cui al  regolamento  (UE)
n. 1388/2014. 
  11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto  di  eventuali  restrizioni
alle produzioni  o  limitazioni  del  sostegno  comunitario  previste
nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 
  12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  possono  essere
altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e  per  gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti  interni
rispetto  ai  prodotti  di  importazione,  secondo  quanto   previsto
dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.