Art. 5
Investimenti ammissibili
1. Il finanziamento di cui all'art. 4 deve essere interamente
utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di
leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware,
classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci
B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, nonche' di
software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive gia'
esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio
nazionale.
2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi
singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'autonomia
funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o
parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti
salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi
moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una
nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.
Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli
acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni
esistenti.
3. Gli investimenti ammissibili sono destinati, fatto salvo quanto
previsto ai commi 8, 9, 10 e 11 del presente articolo, nei limiti e
alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli «aiuti agli
investimenti e all'occupazione alle PMI» a:
a) creazione di un nuovo stabilimento;
b) ampliamento di uno stabilimento esistente;
c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi;
d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di
uno stabilimento esistente;
e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono
soddisfatte le seguenti condizioni:
1) lo stabilimento e' stato chiuso o sarebbe stato chiuso se
non fosse stato acquistato;
2) gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno
relazioni con l'acquirente;
3) l'operazione avviene a condizioni di mercato.
4. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data
della domanda di accesso ai contributi di cui all'art. 8, comma 1,
ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti
comunitari settoriali. Per avvio dell'investimento si intende la data
di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure
la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
5. Gli investimenti devono essere conclusi entro dodici mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine e' presa
in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito
all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la
data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.
6. Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni
acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e
figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni. Non sono
ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento,
le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonche' i costi relativi
al contratto di finanziamento. Non sono altresi' ammissibili singoli
beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA.
7. Nel caso di operazioni di leasing finanziario il costo ammesso
e' quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario
finanziario. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui
al presente decreto, l'impresa locataria deve esercitare
anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing
finanziario, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i
cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo
restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale
impegno puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che
costituisce parte integrante del contratto stesso.
8. Nel settore dei trasporti le spese relative al solo acquisto dei
mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di investimenti rientrante
nelle tipologie di cui al comma 3.
9. Gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli
obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n.
702/2014 e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo
stesso regolamento.
10. Per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura si
applicano le limitazioni e le condizioni di cui al regolamento (UE)
n. 1388/2014.
11. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto di eventuali restrizioni
alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste
nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.
12. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere
altresi' concesse per attivita' connesse all'esportazione e per gli
interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 2, lettere c) e d), del regolamento GBER.