Art. 6 
 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. A fronte  del  finanziamento  di  cui  all'art.  4  e'  concessa
un'agevolazione nella  forma  di  un  contributo  pari  all'ammontare
complessivo degli interessi calcolati  in  via  convenzionale  su  un
finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento,  della  durata
di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.  Il
Ministero provvede a  determinare  l'importo  dell'aiuto  secondo  le
modalita' tecniche  di  calcolo  del  contributo  rese  note  con  la
circolare di cui all'art. 14. 
  2. Le agevolazioni sono  concesse  nei  limiti  dell'intensita'  di
aiuto massima  concedibile  in  rapporto  agli  investimenti  di  cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 17 del regolamento GBER ovvero al
regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento
(UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura. 
  3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4  puo'  essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei  limiti  e  sulla
base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste
di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti  finanziamenti
sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso  a
firma  del  Direttore  generale  per  gli  incentivi   alle   imprese
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse.