Art. 6
Agevolazioni concedibili
1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 4 e' concessa
un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare
complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un
finanziamento al tasso d'interesse del 2,75 per cento, della durata
di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento. Il
Ministero provvede a determinare l'importo dell'aiuto secondo le
modalita' tecniche di calcolo del contributo rese note con la
circolare di cui all'art. 14.
2. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensita' di
aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti di cui
all'art. 5, in conformita' all'art. 17 del regolamento GBER ovvero al
regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento
(UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura.
3. La concessione del finanziamento di cui all'art. 4 puo' essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla
base delle condizioni di operativita' del Fondo, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Le richieste
di garanzia del Fondo di garanzia relative ai predetti finanziamenti
sono esaminate dal consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48,
lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in via prioritaria.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni
di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso a
firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'avvenuto esaurimento delle risorse.