Art. 7
Cumulo delle agevolazioni
1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le
agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de
minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia,
a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle
intensita' massime previste dall'art. 17 del regolamento GBER.
2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere
cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime
imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di
Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i
contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di
cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi
costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il
superamento delle intensita' massime fissate dal regolamento di
riferimento.
3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono
essere cumulate con altri aiuti esentati in virtu' del regolamento
(UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari
relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di
aiuto piu' elevati applicabili in base al regolamento (UE) n.
1388/2014.
4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata
agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi
l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e
3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle
intensita' massime previste dal regolamento di riferimento.