Art. 7 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Per le imprese diverse da quelle di  cui  ai  commi  2  e  3  le
agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni   pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a  titolo  de
minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia,
a condizione che  tale  cumulo  non  comporti  il  superamento  delle
intensita' massime previste dall'art. 17 del regolamento GBER. 
  2. Per le imprese  agricole  le  agevolazioni  non  possono  essere
cumulate con aiuti de  minimis  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.  Per  le  medesime
imprese le agevolazioni possono essere cumulate con  altri  aiuti  di
Stato ai  sensi  degli  articoli  107  e  108  del  trattato,  con  i
contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi  quelli  di
cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del  17  dicembre
2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi
costi ammissibili, a condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il
superamento delle  intensita'  massime  fissate  dal  regolamento  di
riferimento. 
  3. Nel settore della pesca e acquacoltura le  agevolazioni  possono
essere cumulate con altri aiuti esentati in  virtu'  del  regolamento
(UE) n. 1388/2014 o con  gli  aiuti  de  minimis  che  soddisfino  le
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della  Commissione,
del  27  giugno  2014,  ovvero  con  altri  finanziamenti  comunitari
relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale  cumulo
non porti al superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di
aiuto piu'  elevati  applicabili  in  base  al  regolamento  (UE)  n.
1388/2014. 
  4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata
agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi
l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2  e
3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle
intensita' massime previste dal regolamento di riferimento.