Art. 8 Modalita' di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6, le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare di cui all'art. 14, alla quale e' allegata, oltre all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformita' degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono causa di inammissibilita' al contributo. 2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la regolarita' formale e la completezza della documentazione di cui al comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo di cui all'art. 6, comma 1. Tale richiesta puo' essere inoltrata anche per un insieme di operazioni. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilita', parziale o totale, delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse erariali. Laddove le risorse residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa e' disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue disponibilita', ed e' utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilita' cui la prenotazione parziale si riferisce. 4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al comma 3, la banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4 ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione e' a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di cui al comma 1. 5. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, puo' ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilita' delle risorse erariali.