Art. 8
Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione del contributo
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 6, le
imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento,
presentano alla banca o all'intermediario finanziario la domanda di
accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la
circolare di cui all'art. 14, alla quale e' allegata, oltre
all'ulteriore documentazione indicata nella medesima circolare, una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo
procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e la conformita' degli
investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto
previsto dal presente decreto. Il mancato utilizzo dei predetti
schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza,
anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono
causa di inammissibilita' al contributo.
2. Ciascuna banca o intermediario finanziario, verificata la
regolarita' formale e la completezza della documentazione di cui al
comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva
relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3, trasmette al
Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di
ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno
non fosse un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente
successivo, la richiesta di prenotazione delle risorse relative al
contributo di cui all'art. 6, comma 1. Tale richiesta puo' essere
inoltrata anche per un insieme di operazioni.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta
di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare alla banca o
all'intermediario finanziario la disponibilita', parziale o totale,
delle risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono
soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza
della disponibilita' delle risorse erariali. Laddove le risorse
residue complessivamente disponibili non consentano l'integrale
accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa
e' disposta in misura parziale, fino a concorrenza delle residue
disponibilita', ed e' utilizzata, ai fini della concessione del
contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle
operazioni oggetto della richiesta di disponibilita' cui la
prenotazione parziale si riferisce.
4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione
della comunicazione di cui al comma 3, la banca o l'intermediario
finanziario adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4 ed
entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco
dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi
investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria,
dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione
e' a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di
CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del
profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di
cui al comma 1.
5. La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il
finanziamento, puo' ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata
e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede
di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio
dell'impresa beneficiaria stessa. Eventuali risorse prenotate in
eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilita'
delle risorse erariali.