Art. 8 
 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
            e procedure per la concessione del contributo 
 
  1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art.  6,  le
imprese interessate,  unitamente  alla  richiesta  di  finanziamento,
presentano alla banca o all'intermediario finanziario la  domanda  di
accesso al contributo, redatta secondo gli  schemi  definiti  con  la
circolare  di  cui  all'art.  14,  alla  quale  e'  allegata,   oltre
all'ulteriore documentazione indicata nella medesima  circolare,  una
dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale  o  da  un  suo
procuratore speciale ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante  il
possesso dei requisiti di cui  all'art.  3  e  la  conformita'  degli
investimenti  oggetto  della  richiesta  di  finanziamento  a  quanto
previsto dal presente  decreto.  Il  mancato  utilizzo  dei  predetti
schemi, la sottoscrizione di dichiarazioni  incomplete  e  l'assenza,
anche parziale, dei documenti e  delle  informazioni  richieste  sono
causa di inammissibilita' al contributo. 
  2.  Ciascuna  banca  o  intermediario  finanziario,  verificata  la
regolarita' formale e la completezza della documentazione di  cui  al
comma 1, nonche' la sussistenza dei requisiti  di  natura  soggettiva
relativi alla dimensione di impresa di cui all'art. 3,  trasmette  al
Ministero, una sola volta su base mensile, a partire dal 1° giorno di
ciascun mese ed entro il giorno 6 dello stesso o, qualora tale giorno
non fosse un giorno lavorativo, il giorno  lavorativo  immediatamente
successivo, la richiesta di prenotazione delle  risorse  relative  al
contributo di cui all'art. 6, comma 1.  Tale  richiesta  puo'  essere
inoltrata anche per un insieme di operazioni. 
  3. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione  della  richiesta
di cui al comma 2, il Ministero provvede a comunicare  alla  banca  o
all'intermediario finanziario la disponibilita', parziale  o  totale,
delle  risorse  erariali.   Le   richieste   di   prenotazione   sono
soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione,  fino  a  concorrenza
della disponibilita'  delle  risorse  erariali.  Laddove  le  risorse
residue  complessivamente  disponibili  non  consentano   l'integrale
accoglimento di una richiesta di prenotazione, la prenotazione stessa
e' disposta in misura parziale,  fino  a  concorrenza  delle  residue
disponibilita', ed e'  utilizzata,  ai  fini  della  concessione  del
contributo, in modo proporzionale al  fabbisogno  di  ciascuna  delle
operazioni  oggetto  della  richiesta  di   disponibilita'   cui   la
prenotazione parziale si riferisce. 
  4. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di  ricezione
della comunicazione di cui al comma 3,  la  banca  o  l'intermediario
finanziario adotta la delibera di finanziamento di cui all'art. 4  ed
entro dieci giorni da tale termine trasmette  al  Ministero  l'elenco
dei  finanziamenti   deliberati,   con   indicazione   dei   relativi
investimenti e dei  dati  identificativi  dell'impresa  beneficiaria,
dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se  l'operazione
e' a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di
CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo,  della  durata  e  del
profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione di
cui al comma 1. 
  5. La  banca  o  l'intermediario  finanziario,  nel  deliberare  il
finanziamento, puo' ridurne l'importo e/o  rideterminarne  la  durata
e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede
di richiesta del finanziamento,  in  ragione  del  merito  creditizio
dell'impresa beneficiaria  stessa.  Eventuali  risorse  prenotate  in
eccedenza a valere  sui  contributi  rialimentano  la  disponibilita'
delle risorse erariali.