Art. 9 
 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1. Il Ministero, entro trenta giorni  dalla  ricezione  dell'elenco
dei  finanziamenti  deliberati  da  ciascuna  banca  o  intermediario
finanziario e  della  documentazione  ad  esso  allegata,  adotta  il
provvedimento di concessione delle  agevolazioni,  con  l'indicazione
dell'ammontare degli  investimenti  ammissibili,  delle  agevolazioni
concedibili  e  del  relativo  piano  di  erogazione,  nonche'  degli
obblighi e degli impegni a carico  dell'impresa  beneficiaria,  e  lo
trasmette  alla  PMI  e,  a  seconda   dei   casi,   alla   banca   o
all'intermediario finanziario. 
  2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di  ricezione
del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza
dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula  con  la  banca  o  con
l'intermediario finanziario il contratto di  finanziamento,  relativo
esclusivamente al finanziamento gia' oggetto di delibera, fatta salva
la possibilita' di riduzione del  relativo  ammontare  ai  sensi  del
comma 4. La stipula del  contratto  di  finanziamento  puo'  avvenire
anche  prima  della  ricezione  del  decreto   di   concessione   del
contributo. A tal fine la banca o  l'intermediario  finanziario,  che
intenda  concedere  il  finanziamento  utilizzando  il   plafond   di
provvista  costituito  presso  la  gestione  separata  di  CDP,  puo'
prefinanziare  l'investimento  mediante  il  ricorso  a  una  diversa
provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla  data  di
avvio dell'investimento dall'art. 5, comma 4. 
  3.  Per  ciascun   contratto   di   finanziamento,   la   banca   o
l'intermediario finanziario ha  facolta'  di  ricorrere  all'utilizzo
della provvista di  scopo  messa  a  disposizione  da  CDP  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad  altra  fonte  di
provvista. In ogni caso, in ciascun  contratto  di  finanziamento  e'
specificata l'origine della provvista con cui l'operazione  e'  stata
realizzata  e  tale  informazione  e'  comunicata  al  Ministero.  Le
modalita' atte a garantire la trasparenza  nei  confronti  delle  PMI
sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno
delle convenzioni. 
  4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il
termine di cui al comma 2  ovvero  sia  stipulato  per  un  ammontare
inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art.  4,  comma
1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne  motivata
comunicazione al  Ministero,  secondo  le  modalita'  definite  dalle
convenzioni, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto
per  la   stipula   del   contratto   di   finanziamento,   ai   fini
dell'assunzione da  parte  del  medesimo  Ministero  dei  conseguenti
provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza  di
cui al comma 2. Le convenzioni stabiliscono le ulteriori modalita' di
informativa da parte della banca o dell'intermediario finanziario  in
merito  ai  casi  di  mancato  perfezionamento   del   contratto   di
finanziamento.