Art. 9 Concessione del contributo 1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione, nonche' degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario. 2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento gia' oggetto di delibera, fatta salva la possibilita' di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. La stipula del contratto di finanziamento puo' avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo. A tal fine la banca o l'intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP, puo' prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell'investimento dall'art. 5, comma 4. 3. Per ciascun contratto di finanziamento, la banca o l'intermediario finanziario ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento e' specificata l'origine della provvista con cui l'operazione e' stata realizzata e tale informazione e' comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza nei confronti delle PMI sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno delle convenzioni. 4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma 1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalita' definite dalle convenzioni, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza di cui al comma 2. Le convenzioni stabiliscono le ulteriori modalita' di informativa da parte della banca o dell'intermediario finanziario in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento.