Art. 9
Concessione del contributo
1. Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco
dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario
finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il
provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione
dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni
concedibili e del relativo piano di erogazione, nonche' degli
obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo
trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o
all'intermediario finanziario.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione
del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza
dall'agevolazione concessa, l'impresa stipula con la banca o con
l'intermediario finanziario il contratto di finanziamento, relativo
esclusivamente al finanziamento gia' oggetto di delibera, fatta salva
la possibilita' di riduzione del relativo ammontare ai sensi del
comma 4. La stipula del contratto di finanziamento puo' avvenire
anche prima della ricezione del decreto di concessione del
contributo. A tal fine la banca o l'intermediario finanziario, che
intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di
provvista costituito presso la gestione separata di CDP, puo'
prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa
provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di
avvio dell'investimento dall'art. 5, comma 4.
3. Per ciascun contratto di finanziamento, la banca o
l'intermediario finanziario ha facolta' di ricorrere all'utilizzo
della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di
provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento e'
specificata l'origine della provvista con cui l'operazione e' stata
realizzata e tale informazione e' comunicata al Ministero. Le
modalita' atte a garantire la trasparenza nei confronti delle PMI
sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno
delle convenzioni.
4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il
termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare
inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 4, comma
1, la banca o l'intermediario finanziario e' tenuto a darne motivata
comunicazione al Ministero, secondo le modalita' definite dalle
convenzioni, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto
per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini
dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti
provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza di
cui al comma 2. Le convenzioni stabiliscono le ulteriori modalita' di
informativa da parte della banca o dell'intermediario finanziario in
merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di
finanziamento.