Art. 10 
 
 
              Presentazione e istruttoria delle domande 
                    di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Il Soggetto proponente, che intende richiedere  le  agevolazioni
previste dal presente decreto, deve  preventivamente  trasmettere  al
Ministero apposita domanda  di  accesso.  Il  Ministero  provvede  ad
inviare la  domanda  alle  regioni  o  province  autonome  dove  sono
localizzati i Progetti, al fine di acquisire il  parere  di  coerenza
con la  programmazione  regionale  e  l'eventuale  disponibilita'  al
cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale. 
  2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali
rappresentanti  delle  imprese  coinvolte,   redatta,   a   pena   di
esclusione,  secondo  l'apposito  modello  che  sara'   allegato   ai
Provvedimenti, predisposto  dal  Ministero  e  disponibile  sul  sito
internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo  di  domanda  e
dalla proposta di massima, completa della descrizione  del  Contratto
di filiera  o  del  Contratto  di  distretto,  delle  caratteristiche
tecnico-economiche dei singoli Progetti, compresa la loro  ubicazione
e le date di inizio e di fine, l'importo  dell'aiuto  necessario  per
realizzarli e i costi ammissibili,  con  l'indicazione  dei  Soggetti
beneficiari  e  delle  dimensioni   delle   imprese,   delle   Banche
finanziatrici coinvolte nel caso in cui le  agevolazioni  individuate
dal Provvedimento  comprendano  un  Finanziamento.  Alla  domanda  di
accesso deve essere  allegato  l'Accordo  di  filiera  o  Accordo  di
distretto,  sottoscritto  da  tutti  i  Soggetti  beneficiari  e   da
eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che  contribuiscono
al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di  filiera  o  di
distretto. 
  3. Il  Ministero  rende  disponibile  attraverso  il  proprio  sito
internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo  della
domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e  valutazioni
da effettuare. Nel  caso  in  cui  le  agevolazioni  individuate  dal
Provvedimento comprendano un Finanziamento, alla domanda  di  accesso
alle  agevolazioni  deve  essere  allegata,  per   ciascun   Soggetto
beneficiario, l'attestazione, resa da una Banca finanziatrice,  della
disponibilita' a concedere al Soggetto beneficiario un  Finanziamento
bancario per la copertura  finanziaria  del  Progetto  oggetto  della
richiesta di agevolazioni. 
  4. Il Ministero richiede ai Soggetti beneficiari,  per  il  tramite
del Soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla
fase istruttoria. I chiarimenti e/o  le  integrazioni  richiesti  dal
Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni
dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per
cause debitamente motivate. 
  5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilita' entro 30
giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni.  I
termini di cui sopra, sono sospesi fino  alla  scadenza  del  termine
assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di
cui al comma 4. 
  6. Nel caso in cui le regioni o province autonome  non  trasmettano
entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio
parere di coerenza con la programmazione regionale,  quest'ultimo  si
considera positivo; qualora  il  predetto  parere  sia  negativo,  il
Ministero ne da' motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche
al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel  termine  di  10
giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  7.  Il  Ministero,  accertato  che  sussistono  le  condizioni   di
ammissibilita'  stabilite  dal  presente  decreto   e   dai   singoli
Provvedimenti  e   verificata   la   disponibilita'   delle   risorse
finanziarie  per  la  concessione  delle  agevolazioni,  comunica  al
Soggetto proponente: 
  a) l'ammissibilita' della domanda di accesso; 
  b) i motivi che ostano all'accoglimento della  domanda,  assegnando
al Soggetto proponente il termine di 10 giorni per  la  presentazione
di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  8. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di
90 giorni dalla comunicazione di cui al  comma  7,  alla  valutazione
della fattibilita' tecnico-economica dei  Programmi  e  dei  Progetti
sulla base dei seguenti principali criteri: 
  a) fattibilita' tecnico-economica del Programma; 
  b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed
economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera; 
  c) competenze specifiche  possedute  dai  Soggetti  beneficiari  in
relazione al Programma; 
  d) solidita' economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari,  sulla
base, ove previsto,  della  documentazione  predisposta  dalla  Banca
finanziatrice; 
  e) localizzazione degli interventi; 
  f) entita' del cofinanziamento regionale. 
  9. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di  ammissibilita'
tecnico-economica alle  agevolazioni  sono  individuati  nei  singoli
Provvedimenti. 
  10. Per la valutazione delle domande, il Ministero  puo'  avvalersi
di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 
  11. In caso di partecipazione di una  o  piu'  grandi  imprese,  il
Ministero  verifica  la  proporzionalita'  e  l'effetto  incentivante
dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine  di
dimostrare l'effetto incentivante,  le  grandi  imprese  beneficiarie
devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza  di
aiuti,  indicare  quale  situazione   e'   indicata   come   scenario
controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti
giustificativi a sostegno  dello  scenario  controfattuale  descritto
nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita'  dello  scenario
controfattuale  per  confermare  che  l'aiuto  produca  l'effetto  di
incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti
a notifica individuale, quando non e'  noto  uno  specifico  scenario
contro fattuale, l'effetto di  incentivazione  puo'  essere  altresi'
dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento,  vale  a  dire
quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN)
degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla  base  di  un
piano aziendale ex ante. 
  12. Il Ministero verifica altresi' la  proporzionalita'  dell'aiuto
acquisendo dal Soggetto beneficiario, per  il  tramite  del  Soggetto
proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per  gli  aiuti
agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo  dell'aiuto
e'  limitato  al  minimo  e  corrisponde  ai  sovraccosti  netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto.  A  tal  fine  l'importo
dell'aiuto agli investimenti  concesso  a  grandi  imprese  non  deve
superare   il   minimo   necessario   per   rendere    il    Progetto
sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non  porta
il tasso di  rendimento  interno  (TRI)  oltre  i  normali  tassi  di
rendimento applicati dall'impresa interessata ad  altri  progetti  di
investimento analoghi o, se tali  tassi  non  sono  disponibili,  non
determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa
nel suo insieme oppure  oltre  i  tassi  di  rendimento  abitualmente
registrati nel settore interessato. 
  13. Nell'ambito delle attivita' di valutazione  della  fattibilita'
tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare  massimo  delle
agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure  ritenute  idonee
alla realizzazione del Programma. 
  14. Il Ministero, laddove  applicabile,  procede  con  la  notifica
individuale del Progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  15. Per i Programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica  si  conclude  con  esito  positivo,  il  Ministero
approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito  dell'attivita'
di  valutazione,  con  l'indicazione  delle  spese  ammesse  e  delle
agevolazioni  spettanti  a  ciascun  Soggetto  beneficiario,  dandone
comunicazione al  Soggetto  proponente  e  alle  regioni  o  province
autonome dove sono localizzati i Progetti. 
  16. Per i Programmi per i quali la valutazione  dell'ammissibilita'
tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da'
motivata comunicazione al  Soggetto  proponente,  anche  al  fine  di
consentire l'eventuale presentazione, nel termine di  10  giorni,  di
osservazioni o documenti, ai sensi dell'art.  10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.