Art. 10 Presentazione e istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni 1. Il Soggetto proponente, che intende richiedere le agevolazioni previste dal presente decreto, deve preventivamente trasmettere al Ministero apposita domanda di accesso. Il Ministero provvede ad inviare la domanda alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, al fine di acquisire il parere di coerenza con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilita' al cofinanziamento nella forma di Contributo in conto capitale. 2. La domanda di accesso alle agevolazioni, sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte, redatta, a pena di esclusione, secondo l'apposito modello che sara' allegato ai Provvedimenti, predisposto dal Ministero e disponibile sul sito internet del Ministero stesso, e' composta dal modulo di domanda e dalla proposta di massima, completa della descrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, delle caratteristiche tecnico-economiche dei singoli Progetti, compresa la loro ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarli e i costi ammissibili, con l'indicazione dei Soggetti beneficiari e delle dimensioni delle imprese, delle Banche finanziatrici coinvolte nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento. Alla domanda di accesso deve essere allegato l'Accordo di filiera o Accordo di distretto, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto. 3. Il Ministero rende disponibile attraverso il proprio sito internet l'elenco della documentazione da presentare a corredo della domanda d'accesso e necessaria ai fini delle verifiche e valutazioni da effettuare. Nel caso in cui le agevolazioni individuate dal Provvedimento comprendano un Finanziamento, alla domanda di accesso alle agevolazioni deve essere allegata, per ciascun Soggetto beneficiario, l'attestazione, resa da una Banca finanziatrice, della disponibilita' a concedere al Soggetto beneficiario un Finanziamento bancario per la copertura finanziaria del Progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. 4. Il Ministero richiede ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione o i chiarimenti utili alla fase istruttoria. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero dovranno pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 5. Il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilita' entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni. I termini di cui sopra, sono sospesi fino alla scadenza del termine assegnato per la produzione della documentazione o dei chiarimenti di cui al comma 4. 6. Nel caso in cui le regioni o province autonome non trasmettano entro il termine sopra indicato le proprie osservazioni ed il proprio parere di coerenza con la programmazione regionale, quest'ultimo si considera positivo; qualora il predetto parere sia negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 7. Il Ministero, accertato che sussistono le condizioni di ammissibilita' stabilite dal presente decreto e dai singoli Provvedimenti e verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, comunica al Soggetto proponente: a) l'ammissibilita' della domanda di accesso; b) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando al Soggetto proponente il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 8. Per le domande ammissibili, il Ministero procede, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, alla valutazione della fattibilita' tecnico-economica dei Programmi e dei Progetti sulla base dei seguenti principali criteri: a) fattibilita' tecnico-economica del Programma; b) idoneita' del Programma a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati e a realizzare/consolidare sistemi di filiera; c) competenze specifiche possedute dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma; d) solidita' economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari, sulla base, ove previsto, della documentazione predisposta dalla Banca finanziatrice; e) localizzazione degli interventi; f) entita' del cofinanziamento regionale. 9. Il sistema di punteggi e le condizioni minime di ammissibilita' tecnico-economica alle agevolazioni sono individuati nei singoli Provvedimenti. 10. Per la valutazione delle domande, il Ministero puo' avvalersi di una Commissione da nominare con atto del Ministero stesso. 11. In caso di partecipazione di una o piu' grandi imprese, il Ministero verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Il Ministero verifica la credibilita' dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 12. Il Ministero verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto acquisendo dal Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il Progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 13. Nell'ambito delle attivita' di valutazione della fattibilita' tecnico-economica, il Ministero determina l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma. 14. Il Ministero, laddove applicabile, procede con la notifica individuale del Progetto alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 15. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito positivo, il Ministero approva il Programma, cosi' come definito nell'ambito dell'attivita' di valutazione, con l'indicazione delle spese ammesse e delle agevolazioni spettanti a ciascun Soggetto beneficiario, dandone comunicazione al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti. 16. Per i Programmi per i quali la valutazione dell'ammissibilita' tecnico-economica si conclude con esito negativo, il Ministero ne da' motivata comunicazione al Soggetto proponente, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 17. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.