Art. 11 Presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto 1. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 3, completa della documentazione progettuale prevista al comma 4, e' presentata dal Soggetto proponente al Ministero e, nel caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10, comma 15, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Decorso tale termine, senza che la documentazione prevista sia stata presentata, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15, e' considerata decaduta. 2. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto di cui al comma 1 deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma di cui all'art. 10, comma 15. 3. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente e degli altri Soggetti beneficiari, redatta, a pena di esclusione, secondo il modello che sara' allegato al Provvedimento, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: a) Soggetto proponente e Soggetti beneficiari; b) Accordo di filiera o Accordo di distretto definitivo, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto; c) Progetti previsti; d) piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell'ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie; e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione richiesto dai Provvedimenti. 4. Per ciascun Soggetto beneficiario, alla proposta definitiva devono essere allegati i seguenti documenti: a) scheda sintetica, contenente i principali dati e informazioni relativi a ciascun Soggetto beneficiario e relativo Progetto; b) Progetto redatto secondo le indicazioni previste nel Provvedimento e relativi preventivi di spesa; c) ove previsto, risultanze dell'attivita' istruttoria effettuata dalla Banca finanziatrice sul Progetto; d) ove previsto, la delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. 5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli Provvedimenti ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei Progetti. 6. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.