Art. 11 
 
 
               Presentazione della proposta definitiva 
         di Contratto di filiera o di Contratto di distretto 
 
  1. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di
distretto  di  cui  al  comma  3,   completa   della   documentazione
progettuale  prevista  al  comma  4,  e'  presentata   dal   Soggetto
proponente al Ministero e, nel  caso  di  cofinanziamento  regionale,
alle regioni o province autonome interessate entro il termine  di  90
giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 10,  comma
15, salvo proroghe concesse per cause debitamente  motivate.  Decorso
tale  termine,  senza  che  la  documentazione  prevista  sia   stata
presentata, la stessa non e' piu' ricevibile e la relativa  decisione
di approvazione del Programma, di  cui  all'art.  10,  comma  15,  e'
considerata decaduta. 
  2. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di
distretto di cui al comma 1 deve  corrispondere  a  quanto  riportato
nella decisione di approvazione del Programma  di  cui  all'art.  10,
comma 15. 
  3. La proposta definitiva di Contratto di filiera o di Contratto di
distretto,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del   Soggetto
proponente e degli altri Soggetti beneficiari,  redatta,  a  pena  di
esclusione, secondo il modello che sara' allegato  al  Provvedimento,
deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma
approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi: 
  a) Soggetto proponente e Soggetti beneficiari; 
  b)  Accordo  di  filiera  o  Accordo   di   distretto   definitivo,
sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari  e  da  eventuali  altri
soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento
degli obiettivi, rispettivamente, di filiera o di distretto; 
  c) Progetti previsti; 
  d) piano finanziario di copertura del  Programma,  con  indicazione
dell'ammontare e della forma  delle  agevolazioni  e  delle  relative
previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie; 
  e) ogni altro elemento descrittivo e di valutazione  richiesto  dai
Provvedimenti. 
  4. Per ciascun  Soggetto  beneficiario,  alla  proposta  definitiva
devono essere allegati i seguenti documenti: 
  a) scheda sintetica, contenente i principali  dati  e  informazioni
relativi a ciascun Soggetto beneficiario e relativo Progetto; 
  b)  Progetto  redatto   secondo   le   indicazioni   previste   nel
Provvedimento e relativi preventivi di spesa; 
  c) ove previsto, risultanze dell'attivita'  istruttoria  effettuata
dalla Banca finanziatrice sul Progetto; 
  d) ove previsto,  la  delibera  di  concessione  del  Finanziamento
bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di
credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. 
  5. Il Ministero puo' prevedere nei singoli Provvedimenti  ulteriore
documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria dei Progetti. 
  6. Per il computo dei termini di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.