Art. 12 Istruttoria della proposta definitiva 1. Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta definitiva di cui all'art. 11, procede ad effettuare l'attivita' istruttoria. Se, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o integrazioni, il suddetto termine di 60 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti dal Ministero devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. 2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria puo' avvalersi del Soggetto gestore. 3. Le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria sono individuate nei singoli Provvedimenti. 4. Entro il termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, il Soggetto proponente deve inviare al Ministero la conferma delle delibere di concessione del Finanziamento bancario, ove previsto, rilasciate dalle Banche finanziatrici. 5. Entro il medesimo termine previsto per l'espletamento dell'attivita' istruttoria, le regioni o province autonome trasmettono al Ministero gli atti attestanti l'eventuale cofinanziamento. 6. Completata l'istruttoria e acquisite, ove previsto, le delibere di concessione del Finanziamento bancario rilasciate dalle Banche finanziatrici, per le proposte ritenute ammissibili, il Ministero approva la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Per le proposte di Contratto di filiera o di Contratto di distretto non ammissibili, il Ministero comunica al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate l'esito negativo e le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di osservazioni o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso, il procedimento si intende concluso. 7. L'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, e' comunicata, nel termine di 10 giorni lavorativi, dal Ministero ai Soggetti proponenti, ove previsto, alla Banca autorizzata e, in caso di cofinanziamento regionale, alle regioni o province autonome interessate, specificando, per ciascuno dei Progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni. 8. Il Ministero, entro il medesimo termine di cui al comma 7, trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle delibere di Finanziamento bancario a CDP, affinche' quest'ultima provveda a deliberare il Finanziamento agevolato. 9. CDP, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 8, comunica al Ministero la delibera di concessione del Finanziamento agevolato, la cui efficacia e' condizionata alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. 10. Il Ministero, acquisite ove previsto le delibere del Finanziamento agevolato, trasmette al Soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non puo' essere fissato oltre 60 giorni dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto proponente, alla Banca autorizzata, a CDP e alle regioni o province autonome interessate la decadenza della decisione di approvazione del Programma, di cui all'art. 10, comma 15. 11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.