Art. 12 
 
 
                Istruttoria della proposta definitiva 
 
  1. Il Ministero, entro 60 giorni dalla data di presentazione  della
proposta  definitiva  di  cui  all'art.  11,  procede  ad  effettuare
l'attivita'   istruttoria.   Se,   ai    fini    dello    svolgimento
dell'istruttoria, si rendono necessari chiarimenti e/o  integrazioni,
il suddetto termine di 60 giorni resta sospeso. I chiarimenti e/o  le
integrazioni  richiesti  dal  Ministero  devono  pervenire  entro  il
termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa  richiesta,  pena
la  decadenza  della  domanda,  salvo  proroghe  concesse  per  cause
debitamente motivate. 
  2. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria  puo'
avvalersi del Soggetto gestore. 
  3. Le modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  sono
individuate nei singoli Provvedimenti. 
  4. Entro il  termine  previsto  per  l'espletamento  dell'attivita'
istruttoria, il Soggetto proponente  deve  inviare  al  Ministero  la
conferma delle delibere di concessione  del  Finanziamento  bancario,
ove previsto, rilasciate dalle Banche finanziatrici. 
  5.  Entro  il  medesimo   termine   previsto   per   l'espletamento
dell'attivita'  istruttoria,   le   regioni   o   province   autonome
trasmettono   al   Ministero   gli   atti   attestanti    l'eventuale
cofinanziamento. 
  6. Completata l'istruttoria e acquisite, ove previsto, le  delibere
di concessione del Finanziamento  bancario  rilasciate  dalle  Banche
finanziatrici, per le proposte  ritenute  ammissibili,  il  Ministero
approva la proposta  di  Contratto  di  filiera  o  di  Contratto  di
distretto. Per le proposte di Contratto di filiera o di Contratto  di
distretto  non  ammissibili,  il  Ministero  comunica   al   Soggetto
proponente, alle regioni  o  province  autonome  interessate  l'esito
negativo e le relative  motivazioni,  anche  al  fine  di  consentire
l'eventuale presentazione, nel termine di 10 giorni, di  osservazioni
o documenti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni. In  tal  caso,  il  procedimento  si
intende concluso. 
  7. L'approvazione della proposta  di  Contratto  di  filiera  o  di
Contratto di distretto, e'  comunicata,  nel  termine  di  10  giorni
lavorativi, dal Ministero ai Soggetti proponenti, ove previsto,  alla
Banca autorizzata e,  in  caso  di  cofinanziamento  regionale,  alle
regioni o province autonome interessate, specificando,  per  ciascuno
dei Progetti, le spese ammesse e le relative agevolazioni. 
  8. Il Ministero, entro il medesimo  termine  di  cui  al  comma  7,
trasmette, ove previsto, le risultanze dell'istruttoria e copia delle
delibere di Finanziamento  bancario  a  CDP,  affinche'  quest'ultima
provveda a deliberare il Finanziamento agevolato. 
  9. CDP, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento  della
documentazione di cui al comma 8, comunica al Ministero  la  delibera
di concessione del  Finanziamento  agevolato,  la  cui  efficacia  e'
condizionata  alla  concessione  delle  agevolazioni   previste   dal
presente decreto. 
  10.  Il  Ministero,  acquisite  ove  previsto   le   delibere   del
Finanziamento agevolato, trasmette al Soggetto proponente  lo  schema
di Contratto di filiera o di  Contratto  di  distretto,  fissando  un
termine perentorio per la sua sottoscrizione. Detto termine non  puo'
essere fissato oltre 60 giorni dall'approvazione  della  proposta  di
Contratto di filiera o di Contratto di distretto. Nel caso in cui  il
Soggetto proponente non sottoscriva il contratto  entro  il  predetto
termine, salvo proroghe concesse per cause debitamente  motivate,  il
Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto  proponente,  alla
Banca  autorizzata,  a  CDP  e  alle  regioni  o  province   autonome
interessate  la  decadenza  della  decisione  di   approvazione   del
Programma, di cui all'art. 10, comma 15. 
  11. Per il computo dei termini di cui al presente articolo  non  si
considera il mese di agosto.