Art. 13 
 
 
               Sottoscrizione del Contratto di filiera 
                    o del Contratto di distretto 
 
  1. Entro 60 giorni, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera  o
di Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 6, il  Ministero
e il Soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera  o  il
Contratto di distretto. 
  2. Il Contratto di filiera o il Contratto di distretto,  nel  quale
sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di  erogazione
delle agevolazioni,  anche  in  riferimento  all'eventuale  quota  di
cofinanziamento regionale per il Contributo  in  conto  capitale,  le
condizioni che  possono  determinare  la  revoca  delle  stesse,  gli
obblighi connessi al monitoraggio e alle  attivita'  di  accertamento
finale dell'avvenuta realizzazione dei Progetti nonche' di  controllo
ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini  della  realizzazione
dei Programmi e dei Progetti previsti. 
  3.  L'efficacia  del  Contratto  di  filiera  o  del  Contratto  di
distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine
massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo  proroghe  concesse
per cause debitamente motivate, della documentazione  comprovante  il
rilascio delle concessioni,  autorizzazioni,  licenze  e  nulla  osta
delle   competenti   pubbliche   amministrazioni   necessarie    alla
realizzazione dei Progetti ammessi alle  agevolazioni.  L'intervenuta
efficacia e' comunicata dal Ministero alle Banche finanziatrici. 
  4. Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della  comunicazione
di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di
cui al precedente comma  3,  ove  previsto,  la  Banca  finanziatrice
provvede a stipulare con il Soggetto  beneficiario  il  contratto  di
Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra  Ministero  e  CDP,
trasmettendone tempestivamente copia al Ministero. 
  5. Fino alla stipula del contratto di Finanziamento  sia  la  Banca
autorizzata sia le Banche finanziatrici  possono  essere  sostituite,
fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere  con
una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o
Contratto  di  distretto.  Nel  caso  di  sostituzione  della   Banca
finanziatrice, e' necessaria una  nuova  valutazione  del  merito  di
credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da  parte
della Banca finanziatrice subentrante, nonche' da  parte  di  CDP  in
relazione al Finanziamento agevolato. 
  6. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.