Art. 13 Sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto 1. Entro 60 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall'approvazione della proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto, di cui all'art. 12, comma 6, il Ministero e il Soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera o il Contratto di distretto. 2. Il Contratto di filiera o il Contratto di distretto, nel quale sono indicati impegni ed obblighi, regola le modalita' di erogazione delle agevolazioni, anche in riferimento all'eventuale quota di cofinanziamento regionale per il Contributo in conto capitale, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei Progetti nonche' di controllo ed ispezione, e quanto altro necessario ai fini della realizzazione dei Programmi e dei Progetti previsti. 3. L'efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto e' condizionata alla effettiva esibizione, entro il termine massimo di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni. L'intervenuta efficacia e' comunicata dal Ministero alle Banche finanziatrici. 4. Entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui al precedente comma 3, ove previsto, la Banca finanziatrice provvede a stipulare con il Soggetto beneficiario il contratto di Finanziamento, nel rispetto della Convenzione tra Ministero e CDP, trasmettendone tempestivamente copia al Ministero. 5. Fino alla stipula del contratto di Finanziamento sia la Banca autorizzata sia le Banche finanziatrici possono essere sostituite, fermo restando che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto. Nel caso di sostituzione della Banca finanziatrice, e' necessaria una nuova valutazione del merito di credito e l'adozione di una nuova delibera di finanziamento da parte della Banca finanziatrice subentrante, nonche' da parte di CDP in relazione al Finanziamento agevolato. 6. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.