Art. 14 Erogazione delle agevolazioni 1. L'erogazione del Contributo in conto capitale avviene successivamente alla stipula del contratto di Finanziamento, ove previsto, di cui all'art. 13, comma 4. Le quote del Contributo in conto capitale e del Finanziamento sono erogate per stato di avanzamento, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La prima quota, fino al 40%, del solo Contributo in conto capitale, puo' essere erogata, su richiesta, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. 2. Ai fini di ciascuna erogazione, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero o alla Banca autorizzata, ove previsto, la documentazione di cui all'art. 17 per l'accertamento della corrispondenza degli interventi realizzati rispetto a quanto previsto nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto e alle erogazioni richieste. 3. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle richieste di erogazione puo' avvalersi del Soggetto gestore. 4. La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, provvede ad istruire le richieste di erogazione e invia le risultanze dell'istruttoria al Ministero, relativamente al Contributo in conto capitale e, entro il medesimo termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con la Banca autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato. 5. Il Ministero, ricevuta, ove previsto, la relazione della Banca autorizzata attestante la conformita' della realizzazione del Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto, concluse le attivita' istruttorie di competenza ne da' comunicazione alla Banca autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o province autonome. 6. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, la Banca finanziatrice, verificate le ulteriori condizioni previste dal contratto di Finanziamento, richiede a CDP la messa a disposizione della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti beneficiari unitamente alla corrispondente quota del Finanziamento bancario. 7. Il Ministero e le regioni o province autonome provvedono ad erogare il Contributo in conto capitale per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici. 8. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota del Contributo in conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, dal Contributo in conto capitale viene trattenuto il 10% dell'importo totale, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.