Art. 14 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1.  L'erogazione  del  Contributo   in   conto   capitale   avviene
successivamente alla stipula  del  contratto  di  Finanziamento,  ove
previsto, di cui all'art. 13, comma 4. Le  quote  del  Contributo  in
conto  capitale  e  del  Finanziamento  sono  erogate  per  stato  di
avanzamento,  subordinatamente  all'effettiva   realizzazione   della
corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. La  prima
quota, fino al 40%, del  solo  Contributo  in  conto  capitale,  puo'
essere erogata, su  richiesta,  a  titolo  di  anticipazione,  previa
presentazione di fidejussione bancaria  irrevocabile,  incondizionata
ed escutibile a prima  richiesta,  di  importo  pari  alla  somma  da
erogare e di durata adeguata. 
  2. Ai fini di ciascuna erogazione,  i  Soggetti  beneficiari  delle
agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente,  al
Ministero o alla Banca autorizzata, ove previsto,  la  documentazione
di cui all'art. 17  per  l'accertamento  della  corrispondenza  degli
interventi realizzati rispetto a quanto  previsto  nel  Contratto  di
filiera o nel Contratto di distretto e alle erogazioni richieste. 
  3. Il Ministero per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle
richieste di erogazione puo' avvalersi del Soggetto gestore. 
  4. La Banca autorizzata, entro 30 giorni dalla presentazione  della
documentazione di cui al comma 2, provvede ad istruire  le  richieste
di erogazione e invia le risultanze  dell'istruttoria  al  Ministero,
relativamente al Contributo in conto capitale e,  entro  il  medesimo
termine, alla Banca finanziatrice, ove non coincidente con  la  Banca
autorizzata, relativamente al Finanziamento agevolato. 
  5. Il Ministero, ricevuta, ove previsto, la relazione  della  Banca
autorizzata  attestante  la  conformita'  della   realizzazione   del
Programma con le specifiche e le prescrizioni contenute nel Contratto
di filiera o  nel  Contratto  di  distretto,  concluse  le  attivita'
istruttorie  di  competenza   ne   da'   comunicazione   alla   Banca
autorizzata, alle Banche finanziatrici e, nei casi di cofinanziamento
regionale nella forma di Contributo in conto capitale, alle regioni o
province autonome. 
  6.  Ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma  5,  la   Banca
finanziatrice,  verificate  le  ulteriori  condizioni  previste   dal
contratto di Finanziamento, richiede a CDP la  messa  a  disposizione
della quota di Finanziamento agevolato, che viene erogata ai Soggetti
beneficiari unitamente alla corrispondente  quota  del  Finanziamento
bancario. 
  7. Il Ministero e le regioni  o  province  autonome  provvedono  ad
erogare il Contributo in conto capitale per le  quote  di  rispettiva
competenza,  dandone  comunicazione,   ove   previsto,   alla   Banca
autorizzata e alle Banche finanziatrici. 
  8. Ai fini dell'erogazione  dell'ultima  quota  del  Contributo  in
conto capitale e qualora non sia stato ancora effettuato  il  calcolo
definitivo delle agevolazioni  di  cui  all'art.  18,  comma  2,  dal
Contributo in conto capitale viene  trattenuto  il  10%  dell'importo
totale,  da  conguagliare  successivamente  al   calcolo   definitivo
medesimo. 
  Per il computo del termine di  cui  al  presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.