Art. 15 
 
 
Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto
               di filiera o del Contratto di distretto 
 
  1. I  Soggetti  proponenti  devono  comunicare  tempestivamente  al
Ministero, pena la revoca delle  agevolazioni,  le  variazioni  della
localizzazione  territoriale  e  della  tipologia  degli  interventi,
nonche'  le  variazioni  relative  al  Soggetto   proponente/Soggetto
beneficiario e conseguenti  ad  operazioni  aziendali  straordinarie,
quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali. 
  2. Eventuali variazioni riguardanti i Soggetti beneficiari, anche a
seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche'  quelle  afferenti  il
Programma oggetto  del  Contratto  di  filiera  o  del  Contratto  di
distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate  dal
Soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione.  Ai  fini
dell'autorizzazione delle  variazioni  proposte,  il  Ministero,  con
apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti  e
delle condizioni  di  ammissibilita'  del  Programma  e  dei  singoli
Progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute,  vengano  meno
le condizioni e i requisiti  di  ammissibilita',  o  sia  compromesso
l'equilibrio economico-finanziario del Contratto  di  filiera  o  del
Contratto di distretto, il Ministero revoca le  agevolazioni  secondo
le modalita' previste all'art. 16. 
  3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni,  il
Soggetto  proponente  puo'  richiedere  al   Ministero,   a   seguito
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   Soggetti
beneficiari,  l'autorizzazione  al   subentro   di   nuovi   Soggetti
beneficiari  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto.  La
richiesta  deve  essere   inoltrata   entro   3   mesi   dalla   data
dell'intervenuto  recesso  o  esclusione  di  uno  o  piu'   Soggetti
beneficiari e deve essere accompagnata da: 
  a) una relazione, redatta ove previsto dalla Banca autorizzata,  in
ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi  previsti
per   la   concessione   delle   agevolazioni,   alla    fattibilita'
dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario  ed
alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi; 
  b) la delibera, ove  previsto,  di  concessione  del  Finanziamento
bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante. 
  4. La relazione di cui al comma 3, lettera  a),  se  redatta  dalla
Banca autorizzata, deve concludersi  con  una  motivata  proposta  di
accoglimento o di rigetto della richiesta.  Il  Ministero,  entro  30
giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria  della  richiesta.
In caso di esito positivo, il Ministero  approva  la  variazione  del
Programma  e  ne  da'  comunicazione,  ove   previsto,   alla   Banca
autorizzata, alla  Banca  finanziatrice,  a  CDP  e  alla  regioni  e
province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del
Ministero  inerente  l'intervenuta  approvazione  del  subentro,  CDP
delibera il relativo Finanziamento agevolato. 
  5.  Variazioni  dei  singoli  interventi  ammessi  e  indicate  nel
Contratto di filiera o nel Contratto di distretto  sottoscritto,  ivi
comprese quelle dovute  a  incrementi  di  costi  rispetto  a  quelli
ammessi e/o a nuovi interventi, non  possono  comportare,  in  nessun
caso, aumento delle agevolazioni  concesse  in  relazione  a  ciascun
Contratto di filiera o Contratto di distretto. 
  6.  In  caso  di  revoca,  anche  a  seguito   di   rinuncia   alle
agevolazioni, in relazione  a  uno  o  piu'  Progetti,  il  Ministero
verifica che permanga comunque  la  validita'  tecnico-economica  del
Programma oggetto  del  Contratto  di  filiera  o  del  Contratto  di
distretto. Detta  verifica  e'  effettuata  anche  nel  caso  in  cui
l'ammontare  delle  spese  complessivamente  realizzate  e   ritenute
ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare  delle
spese ammesse. 
  7. Per il computo del termine di cui al presente  articolo  non  si
considera il mese di agosto.