Art. 15 Variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto 1. I Soggetti proponenti devono comunicare tempestivamente al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, le variazioni della localizzazione territoriale e della tipologia degli interventi, nonche' le variazioni relative al Soggetto proponente/Soggetto beneficiario e conseguenti ad operazioni aziendali straordinarie, quali fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali. 2. Eventuali variazioni riguardanti i Soggetti beneficiari, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, nonche' quelle afferenti il Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto sottoscritto, devono essere preventivamente comunicate dal Soggetto proponente al Ministero, con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Ministero, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' del Programma e dei singoli Progetti. Ove, a seguito delle variazioni intervenute, vengano meno le condizioni e i requisiti di ammissibilita', o sia compromesso l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, il Ministero revoca le agevolazioni secondo le modalita' previste all'art. 16. 3. Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente puo' richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' Soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o piu' Soggetti beneficiari e deve essere accompagnata da: a) una relazione, redatta ove previsto dalla Banca autorizzata, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilita' dell'iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi; b) la delibera, ove previsto, di concessione del Finanziamento bancario in favore del Soggetto beneficiario subentrante. 4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), se redatta dalla Banca autorizzata, deve concludersi con una motivata proposta di accoglimento o di rigetto della richiesta. Il Ministero, entro 30 giorni dalla sua ricezione, effettua l'istruttoria della richiesta. In caso di esito positivo, il Ministero approva la variazione del Programma e ne da' comunicazione, ove previsto, alla Banca autorizzata, alla Banca finanziatrice, a CDP e alla regioni e province autonome. Entro 20 giorni lavorativi dalla comunicazione del Ministero inerente l'intervenuta approvazione del subentro, CDP delibera il relativo Finanziamento agevolato. 5. Variazioni dei singoli interventi ammessi e indicate nel Contratto di filiera o nel Contratto di distretto sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera o Contratto di distretto. 6. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o piu' Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque la validita' tecnico-economica del Programma oggetto del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. Detta verifica e' effettuata anche nel caso in cui l'ammontare delle spese complessivamente realizzate e ritenute ammissibili risulti significativamente inferiore all'ammontare delle spese ammesse. 7. Per il computo del termine di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.