Art. 16 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero anche su segnalazione della Banca autorizzata, da comunicare contestualmente, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle regioni o province autonome, qualora: a) per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto; b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento; c) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro; d) il Soggetto beneficiario non abbia maturato, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le condizioni previste per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota del Contributo in conto capitale; e) gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 7, comma 5, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; f) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; g) il contratto di Finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 13, comma 4, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; h) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero del decreto di concessione definitivo di cui all'art. 18, comma 2; i) venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; j) per qualsiasi altra causa indicata dai Provvedimenti. 2. Nell'ipotesi sub a) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni. 3. Nell'ipotesi sub b) di cui al comma 1, la revoca delle agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima, con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, il Soggetto beneficiario comunica tempestivamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca autorizzata l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui all'art. 19 senza che il Soggetto beneficiario ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del Progetto, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca e' pari all'intero importo concesso a fronte del Progetto approvato. 4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero provvede a fissare un termine non superiore a 60 giorni per consentire al Soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. 5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di proroga e' inoltrata dal Soggetto beneficiario al Ministero o, ove previsto, alla Banca autorizzata almeno 4 mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi. La Banca autorizzata trasmette al Ministero detta richiesta, accompagnata dal proprio motivato parere. Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca delle agevolazioni e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi dell'eventuale proroga, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del Progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 6. Nelle ipotesi sub d), f), g) e h), la revoca delle agevolazioni e' totale. 7. Nell'ipotesi sub i) la revoca delle agevolazioni puo' essere parziale o totale in relazione al momento in cui interviene, con riferimento allo stato di realizzazione del Progetto, la dichiarazione di fallimento ovvero l'apertura di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 8. Nell'ipotesi sub j) si rimanda a quanto indicato nei Provvedimenti. 9. La risoluzione del contratto di Finanziamento per inadempimento degli obblighi in esso previsti comporta la revoca dell'agevolazione in termini di differenziale di interessi, a decorrere dalla risoluzione medesima. 10. La revoca delle agevolazioni comporta, per il Contributo in conto capitale, l'obbligo di restituire l'importo erogato. Per il Finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di versare un importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di interessi, come definito all'art. 8, comma 1 del presente decreto, maggiorato di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 11. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Contributo in conto capitale, si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni gia' erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente decreto, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 12. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, per il Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del Finanziamento agevolato concedibile al Soggetto beneficiario a seguito di tale rideterminazione non sia stato interamente erogato, le successive erogazioni saranno effettuate sino al raggiungimento dell'importo ridotto stabilito dal Ministero. Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al Soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal Soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi. L'importo del differenziale di interessi e' maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 13. La revoca parziale o totale delle agevolazioni e' comunicata, ove previsto, dal Ministero alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, nonche', ove applicabile, alle regioni o province autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in conto capitale.