Art. 16 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in  parte  dal
Ministero  anche  su  segnalazione  della   Banca   autorizzata,   da
comunicare  contestualmente,  ove   previsto,   anche   alle   Banche
finanziatrici e alle regioni o province autonome, qualora: 
  a) per i beni del medesimo  intervento  oggetto  della  concessione
siano state erogate agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste  da
altre norme statali,  regionali  o  dell'Unione  europea  o  comunque
concesse  da  enti  o  istituzioni  pubbliche,  che   comportino   il
superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun  tipo  di
aiuto, nell'Allegato A al presente decreto; 
  b) vengano distolte dall'uso previsto, in  qualsiasi  forma,  anche
mediante  cessione   di   attivita'   ad   altro   imprenditore,   le
immobilizzazioni materiali o immateriali,  la  cui  realizzazione  od
acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni
dalla data di completamento dell'investimento; 
  c) non vengano rispettati nei confronti dei  lavoratori  dipendenti
gli obblighi  previsti  dalla  legislazione  in  materia  di  lavoro,
previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di
lavoro; 
  d) il Soggetto beneficiario non abbia maturato, entro 18 mesi dalla
data di sottoscrizione del Contratto di filiera o  del  Contratto  di
distretto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, le
condizioni previste per l'erogazione a  stato  di  avanzamento  della
prima quota del Contributo in conto capitale; 
  e) gli interventi non  siano  ultimati  entro  i  termini  previsti
dall'art. 7, comma 5, salvo proroghe concesse per  cause  debitamente
motivate; 
  f) siano gravemente  violate  specifiche  norme  settoriali,  anche
appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea; 
  g) il contratto di  Finanziamento,  ove  previsto,  non  sia  stato
stipulato entro i termini  previsti  dall'art.  13,  comma  4,  salvo
proroghe concesse per cause debitamente motivate; 
  h) il contratto di Finanziamento si risolva per inadempimento degli
obblighi in esso previsti  o  venga  estinto  anticipatamente,  prima
dell'erogazione a saldo del Contributo in conto capitale  o,  laddove
non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero del  decreto
di concessione definitivo di cui all'art. 18, comma 2; 
  i) venga dichiarato il fallimento del Soggetto beneficiario, ovvero
l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale
con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; 
  j) per qualsiasi altra causa indicata dai Provvedimenti. 
  2. Nell'ipotesi  sub  a)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e'  parziale,  in  relazione  alle  spese  ammesse  alle
agevolazioni afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni. 
  3. Nell'ipotesi  sub  b)  di  cui  al  comma  1,  la  revoca  delle
agevolazioni e' parziale ed e' commisurata alla  spesa  ammessa  alle
agevolazioni    afferente,     direttamente     o     indirettamente,
l'immobilizzazione  distratta  e  al  periodo  di  mancato   utilizzo
dell'immobilizzazione  medesima,  con   riferimento   al   prescritto
quinquennio.  A  tal  fine,   il   Soggetto   beneficiario   comunica
tempestivamente al Ministero e, ove previsto, alla Banca  autorizzata
l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni  agevolate  prima  del
suddetto quinquennio. Qualora la  detta  distrazione  dovesse  essere
rilevata nel corso  degli  accertamenti  o  delle  ispezioni  di  cui
all'art.  19  senza  che  il  Soggetto  beneficiario  ne  abbia  dato
comunicazione come sopra specificato, la revoca e' comunque  parziale
ma commisurata all'intera spesa  ammessa  afferente,  direttamente  o
indirettamente, l'immobilizzazione distratta,  indipendentemente  dal
periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui la distrazione  dall'uso
previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla
data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una  variazione
sostanziale del Progetto, determinando, di  conseguenza,  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  la  revoca   e'   pari
all'intero importo concesso a fronte del Progetto approvato. 
  4. Nell'ipotesi sub c) di cui al comma 1, il Ministero  provvede  a
fissare un termine non  superiore  a  60  giorni  per  consentire  al
Soggetto  beneficiario  di  regolarizzare   la   propria   posizione.
Trascorso inutilmente tale termine,  il  Ministero  medesimo  procede
alla revoca totale delle agevolazioni. 
  5. Nelle ipotesi sub e) di cui al comma 1, la richiesta di  proroga
e' inoltrata dal Soggetto beneficiario al Ministero o, ove  previsto,
alla Banca autorizzata almeno 4 mesi prima del termine  previsto  per
il completamento degli interventi. La Banca autorizzata trasmette  al
Ministero detta richiesta, accompagnata dal proprio motivato  parere.
Nell'ipotesi di cui al presente comma, la revoca  delle  agevolazioni
e' parziale e interessa le agevolazioni afferenti le spese effettuate
successivamente ai termini  di  ultimazione  prescritti,  comprensivi
dell'eventuale proroga, fatta  salva  ogni  ulteriore  determinazione
conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del  Progetto
e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
  6. Nelle ipotesi sub d), f), g) e h), la revoca delle  agevolazioni
e' totale. 
  7. Nell'ipotesi sub i) la revoca  delle  agevolazioni  puo'  essere
parziale o totale in relazione al  momento  in  cui  interviene,  con
riferimento  allo   stato   di   realizzazione   del   Progetto,   la
dichiarazione di fallimento  ovvero  l'apertura  di  altra  procedura
concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'. 
  8.  Nell'ipotesi  sub  j)  si  rimanda  a   quanto   indicato   nei
Provvedimenti. 
  9. La risoluzione del contratto di Finanziamento per  inadempimento
degli obblighi in esso previsti comporta la revoca  dell'agevolazione
in  termini  di  differenziale  di  interessi,  a   decorrere   dalla
risoluzione medesima. 
  10. La revoca delle agevolazioni comporta,  per  il  Contributo  in
conto capitale, l'obbligo di restituire  l'importo  erogato.  Per  il
Finanziamento agevolato, la revoca comporta l'obbligo di  versare  un
importo pari all'agevolazione ricevuta in termini di differenziale di
interessi, come definito all'art. 8, comma 1  del  presente  decreto,
maggiorato  di  un  interesse  calcolato  al   tasso   ufficiale   di
riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione. 
  11.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,  per   il
Contributo in conto capitale, si procede  alla  riliquidazione  delle
stesse e alla rideterminazione delle  quote  erogabili.  Le  maggiori
agevolazioni  gia'  erogate   vengono   recuperate   anche   mediante
detrazione dalle successive erogazioni. In  caso  di  recupero  delle
somme erogate, ovvero di  detrazione  di  parte  delle  stesse  dalle
erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui  al
presente articolo o a seguito  di  altre  inadempienze  del  Soggetto
beneficiario  di  cui  al  presente  decreto,  le  medesime   vengono
maggiorate di un tasso  di  interesse  pari  al  tasso  ufficiale  di
riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi
in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e  le  sanzioni  di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  12.  In  caso  di  revoca  parziale  delle  agevolazioni,  per   il
Finanziamento agevolato, nel caso in cui l'importo del  Finanziamento
agevolato concedibile al Soggetto  beneficiario  a  seguito  di  tale
rideterminazione non sia stato  interamente  erogato,  le  successive
erogazioni saranno effettuate  sino  al  raggiungimento  dell'importo
ridotto stabilito dal  Ministero.  Nel  caso  in  cui  la  differenza
rispetto all'importo concedibile sia gia' stata erogata alla data  in
cui viene deliberata la  riduzione,  le  maggiori  somme  erogate  al
Soggetto  beneficiario  dovranno  essere  restituite   dal   Soggetto
beneficiario  a  semplice  richiesta   della   Banca   finanziatrice,
maggiorate dell'importo del differenziale  interessi.  L'importo  del
differenziale di interessi e' maggiorato di  un  tasso  di  interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR)  vigente  alla  data  di
erogazione,  fatti  salvi  i  casi  in  cui   sono   applicabili   le
maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'art.  9  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  13. La revoca parziale o totale delle agevolazioni  e'  comunicata,
ove previsto, dal Ministero alla  Banca  autorizzata  e  alle  Banche
finanziatrici, nonche', ove  applicabile,  alle  regioni  o  province
autonome per il recupero delle relative quote di Contributo in  conto
capitale.