Art. 18 Concessione definitiva delle agevolazioni 1. A seguito del ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17, il Ministero dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del Programma del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. 2. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della prevista relazione finale, il Ministero provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario, anche al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime di aiuto di cui all'allegato A e adotta il decreto di concessione definitiva o dispone la revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso. 3. A seguito della concessione definitiva, il Ministero e la regione o provincia autonoma, ove applicabile, provvede ad erogare, relativamente al Contributo in conto capitale, quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate nella misura stabilita all'art. 16, comma 11. 4. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 2 deve essere adottato entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione di spesa di cui all'art. 17 riferita all'ultimo stato di avanzamento. Trascorso detto termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto disciplinato al precedente comma 3. Il decreto di concessione definitiva viene trasmesso dal Ministero al Soggetto beneficiario, alla Banca autorizzata e, ove applicabile, alle regioni o province autonome.