Art. 19 
 
 
                 Monitoraggio, controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni  fase  e  stadio  del  procedimento  il  Ministero  puo'
disporre controlli e ispezioni sui Soggetti beneficiari, al  fine  di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni medesime,  sull'attivita'  delle  Banche  autorizzate  e
sulla regolarita' dei procedimenti, nonche' l'attuazione dei Progetti
finanziati e i risultati  conseguiti  per  effetto  degli  interventi
realizzati. 
  2. Ai fini del monitoraggio del Programma  agevolato,  il  Soggetto
proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del  Contratto  di
filiera o del  Contratto  di  distretto,  si  fa  carico  di  inviare
periodicamente al Ministero e, ove previsto, alla  Banca  autorizzata
le  dichiarazioni,  rese  dai  legali  rappresentanti  o  procuratori
speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli  47  e  76
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.
445, attestanti lo stato d'avanzamento dei Progetti  e  l'indicazione
degli eventuali beni dismessi, sulla base delle  indicazioni  fornite
dal Ministero. Il Soggetto proponente provvede a detto invio entro 60
giorni dalla chiusura di ciascun esercizio  sociale  a  decorrere  da
quello relativo all'avvio del Programma agevolato e  fino  al  quinto
esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma  medesimo.
Il dato relativo allo stato d'avanzamento  e'  dichiarato  fino  alla
prima scadenza utile successiva alla conclusione  del  Programma.  La
mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti  puo'
determinare,   previa   contestazione   al   Soggetto    beneficiario
inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. 
  3. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea
in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento  (CE)
n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.