Art. 3 
 
 
                         Misure agevolative 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  nella
forma del Contributo in conto capitale e del Finanziamento agevolato. 
  2.  Le  agevolazioni  sono  concesse  con  procedura  valutativa  a
«sportello»,  applicata  alle   domande   presentate   dai   Soggetti
proponenti, per la selezione dei Programmi/Progetti,  sulla  base  di
priorita', condizioni minime e criteri di  valutazione  previsti  nei
Provvedimenti. 
  3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di  filiera
e i Contratti di distretto che prevedono Programmi con  un  ammontare
delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro. 
  4. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate: 
  a) a valere sulle disponibilita' del  Ministero,  delle  regioni  e
province autonome e del Fondo per lo sviluppo e la coesione,  per  le
agevolazioni concesse nella forma del Contributo in conto capitale; 
  b) a valere sulle disponibilita' del FRI, nei limiti della quota  e
secondo i  criteri  e  le  modalita'  stabiliti  dal  CIPE  ai  sensi
dell'art. 1, comma 355 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  per  le
agevolazioni concesse nella forma del Finanziamento agevolato.