Art. 4 
 
 
                        Contratto di filiera 
 
  1.  Il   Contratto   di   filiera   deve   favorire   processi   di
riorganizzazione  dei  rapporti  tra  i  differenti  soggetti   della
filiera, anche alla luce della  riconversione  in  atto  nei  diversi
comparti, al fine di promuovere la  collaborazione  e  l'integrazione
fra i soggetti  della  filiera  stessa,  stimolare  la  creazione  di
migliori relazioni di mercato e garantire  prioritariamente  ricadute
positive sulla produzione agricola. 
  2. Il Contratto di filiera  si  fonda  su  un  Accordo  di  filiera
sottoscritto tra i diversi soggetti della  filiera,  operanti  in  un
ambito territoriale multiregionale. L'Accordo di filiera individua il
Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il  Programma,
i tempi di realizzazione, i risultati e gli  obblighi  reciproci  dei
Soggetti beneficiari. 
  3.  All'Accordo  di  filiera  possono  partecipare   sia   Soggetti
beneficiari  delle   agevolazioni,   impegnati   direttamente   nella
realizzazione  di  specifici   Progetti,   sia   soggetti   coinvolti
indirettamente nel  Programma  che  contribuiscono  al  conseguimento
degli obiettivi di filiera. In ogni caso, il Contratto di filiera  e'
sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di  filiera
che  sono  beneficiari  delle  agevolazioni  in  quanto  direttamente
coinvolti nella realizzazione del Programma. 
  4. Il Programma deve essere  articolato  in  diverse  tipologie  di
interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai Soggetti
beneficiari,  in  modo  da  coprire  l'intera  filiera  e  dimostrare
l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di  miglioramento
del grado di relazione organizzativa  commerciale  e  in  termini  di
distribuzione del reddito.