Art. 5 
 
 
                       Contratto di distretto 
 
  1.  Il  Contratto  di   distretto   deve   favorire   processi   di
riorganizzazione delle relazioni  tra  i  differenti  soggetti  delle
filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di  promuovere
la collaborazione e l'integrazione  fra  i  soggetti  della  filiera,
stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato  e  garantire
prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. 
  2. Il Contratto di distretto si fonda su un  Accordo  di  distretto
sottoscritto tra i diversi  soggetti  operanti  nel  territorio,  che
individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso
il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi
reciproci. 
  3. Al Contratto  di  distretto  possono  partecipare  sia  Soggetti
beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di  specifici
Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi di integrazione  di  filiera.  In  ogni
caso, il Contratto di distretto e'  sottoscritto  dai  soli  soggetti
facenti parte dell'Accordo di distretto che  sono  beneficiari  delle
agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del
Programma. 
  4. Il Programma, che si sviluppa nell'ambito di una o piu'  filiere
di qualita' certificata e tutelata e/o di produzioni  tradizionali  o
tipiche, deve essere articolato in diverse  tipologie  di  interventi
ammissibili  in   relazione   all'attivita'   svolta   dai   Soggetti
beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti  in
termini  di  miglioramento  del  grado  di  relazione  organizzativa,
commerciale e in termini di distribuzione del reddito.