Art. 5 Contratto di distretto 1. Il Contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio del distretto, al fine di promuovere la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. 2. Il Contratto di distretto si fonda su un Accordo di distretto sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci. 3. Al Contratto di distretto possono partecipare sia Soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici Progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. In ogni caso, il Contratto di distretto e' sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell'Accordo di distretto che sono beneficiari delle agevolazioni in quanto direttamente coinvolti nella realizzazione del Programma. 4. Il Programma, che si sviluppa nell'ambito di una o piu' filiere di qualita' certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di interventi ammissibili in relazione all'attivita' svolta dai Soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.