Art. 6 
 
 
             Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari 
 
  1.  Sono  Soggetti  proponenti  del  Contratto  di  filiera  e  del
Contratto di distretto: 
  a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi  di
imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e  le  associazioni
di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi  della
normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; 
  b) le societa' costituite tra soggetti che  esercitano  l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento  del  capitale  sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, societa' cooperative agricole
e loro consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai
sensi della normativa vigente; 
  c)  le  associazioni  temporanee  di   impresa   tra   i   Soggetti
beneficiari,  gia'  costituite  all'atto  della  presentazione  della
domanda di accesso alle agevolazioni; 
  d) le reti di imprese che hanno gia' sottoscritto un  Contratto  di
rete al momento della presentazione della  domanda  di  accesso  alle
agevolazioni; 
  e)  le  rappresentanze  di  distretti  rurali   e   agro-alimentari
individuati  dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  13   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  2. Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni  del  Contratto  di
filiera e  del  Contratto  di  distretto  le  seguenti  categorie  di
imprese: 
  a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma
consortile, le societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  nonche'  le
imprese organizzate in reti  di  imprese,  che  operano  nel  settore
agricolo ed agroalimentare; 
  b) le organizzazioni di produttori agricoli e  le  associazioni  di
organizzazioni di produttori agricoli  riconosciute  ai  sensi  della
normativa vigente; 
  c) le societa' costituite tra soggetti che  esercitano  l'attivita'
agricola e le imprese commerciali e/o industriali  e/o  addette  alla
distribuzione, purche' almeno il 51 per cento  del  capitale  sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole  e  loro
consorzi o da organizzazioni  di  produttori  riconosciute  ai  sensi
della normativa vigente. Il capitale  delle  predette  societa'  puo'
essere posseduto, in misura non superiore al  10%,  anche  da  grandi
imprese, agricole o commerciali. 
  3. I  Soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  2,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
  a. avere una stabile organizzazione in Italia; 
  b. essere regolarmente costituiti ed iscritti  nel  Registro  delle
imprese; 
  c. essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
  d.  non  rientrare  tra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
  e. trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
  f. non essere stati sottoposti alla sanzione  interdittiva  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
  g. essere  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
  h.  non  trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta'  cosi'  come  individuata  nella  Parte  I,  capitolo  2,
paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione  europea  per
gli aiuti di Stato nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18)  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014.