Art. 7 
 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie: 
  a. investimenti in attivi  materiali  e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
  b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la
Commercializzazione di prodotti agricoli; 
  c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti  agricoli
in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti; 
  d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti  agricoli
ai regimi di qualita' e misure promozionali  a  favore  dei  Prodotti
agricoli; 
  e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 
  2. Per i Progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le
condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  31  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 
  3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni   del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014. 
  4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario. 
  5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla  data
di sottoscrizione  del  Contratto  di  filiera  o  del  Contratto  di
distretto, di cui all'art. 13, comma 1.