Art. 7 Interventi ammissibili 1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 3 comprendono le seguenti tipologie: a. investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; b. investimenti per la Trasformazione di prodotti agricoli e per la Commercializzazione di prodotti agricoli; c. investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, nei limiti individuati nei Provvedimenti; d. costi per la partecipazione dei produttori di Prodotti agricoli ai regimi di qualita' e misure promozionali a favore dei Prodotti agricoli; e. Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo. 2. Per i Progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso Soggetto beneficiario. 5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto, di cui all'art. 13, comma 1.