Art. 8 
 
 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli  aiuti  (erogabili  in
piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al  momento  della
concessione  dell'aiuto.  L'importo   dell'aiuto   e'   espresso   in
equivalente sovvenzione lordo e corrisponde  al  valore  attualizzato
del differenziale tra la quota di interessi a tasso  ordinario  e  la
quota di interessi a  tasso  agevolato.  Il  tasso  di  interesse  da
utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito  dal  tasso  di
attualizzazione applicabile alla data della  concessione  dell'aiuto,
calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione  relativa
alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di  interesse  ordinario  e'
determinato  sulla  base   del   tasso   di   riferimento   calcolato
conformemente alla suddetta comunicazione. 
  3.  La  misura  degli  aiuti  e'  fissata  dai  Provvedimenti,   in
percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto  delle  intensita'
massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A  di
cui al comma 1. 
  4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  5.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  esclusivamente  per  attivita'
intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e
dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione  europea  ed
e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 
  6.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  di  cui
all'art. 10, comma 1. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la sottoscrizione del Contratto di filiera  o  del  Contratto  di
distretto di cui all'art. 13, comma 1. 
  8. Per i Contratti  di  filiera  e  i  Contratti  di  distretto  le
agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in
conto capitale e  di  Finanziamento  agevolato,  tenuto  conto  della
localizzazione, della tipologia  di  interventi  e  della  dimensione
dell'impresa, come segue: 
  a. investimenti nelle aziende  agricole  connessi  alla  produzione
agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale,  fino
al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e
in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo  (PIL)  pro  capite
nel periodo dal  1°  gennaio  2007  al  31  dicembre  2013  e'  stato
inferiore  al  75%  della  media  dell'UE-25  per   il   periodo   di
riferimento, ma superiore al 75% della media  del  PIL  dell'UE-27  e
fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella
forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili,
articolato  nelle  due  componenti  di  Finanziamento   agevolato   e
Finanziamento bancario; 
  b.  investimenti  nel  settore  della  trasformazione  di  prodotti
agricoli e della  commercializzazione  di  prodotti  agricoli:  nella
forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti
ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte  le  regioni  il
cui prodotto interno lordo  (PIL)  pro  capite  nel  periodo  dal  1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e'  stato  inferiore  al  75%  della
media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore  al  75%
della media del PIL dell'UE-27  e  fino  al  40%  degli  investimenti
ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento,  fino
al  100%  degli  investimenti  ammissibili,  articolato   nelle   due
componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; 
  c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e  b),  proposti  da
grandi imprese, che non soddisfano i criteri di  cui  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita'  dell'aiuto
sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della
proporzionalita'  dell'aiuto,  secondo   le   modalita'   specificate
all'art. 10, commi 6 e 7. 
  d. per gli investimenti di cui alle lettere a)  e  b),  l'ammontare
minimo di mezzi apportati dal Soggetto  beneficiario  alla  copertura
finanziaria del Progetto non  deve  essere  inferiore  al  25%  degli
investimenti ammissibili. A tal fine,  vengono  considerati  tutti  i
mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto,
ivi compreso il Finanziamento bancario. 
  e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti  agricoli
ai regimi di qualita',  per  le  misure  promozionali  a  favore  dei
prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo:
nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle  spese
ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle  spese
ammissibili,  articolato  nelle  due  componenti   di   Finanziamento
agevolato e Finanziamento bancario. 
  9. L'ammontare complessivo del Contributo in  conto  capitale,  del
Finanziamento  agevolato  e  del  Finanziamento  bancario  non   puo'
superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse
devono comunque rispettare i limiti di intensita'  massime  di  aiuto
previsti in relazione alle regioni di intervento. 
  10.  Le  caratteristiche  del  Finanziamento   e   delle   relative
componenti di Finanziamento agevolato  e  di  Finanziamento  bancario
sono definite con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. 
  11. Gli aiuti di cui al presente decreto  possono  essere  cumulati
con altri aiuti di Stato, compresi  gli  aiuti  «de  minimis»,  nella
misura in cui tali aiuti riguardino costi  ammissibili  individuabili
diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro  aiuto
di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione  agli  stessi
costi ammissibili, in tutto o  in  parte  coincidenti,  purche'  tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' di  aiuto  stabilita,
per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.