Art. 8 Aiuti concedibili 1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nel caso del Finanziamento agevolato, gli aiuti (erogabili in piu' rate) e i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. L'importo dell'aiuto e' espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione e' costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario e' determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione. 3. La misura degli aiuti e' fissata dai Provvedimenti, in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensita' massime stabilite per ciascuna tipologia di aiuto nell'Allegato A di cui al comma 1. 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 5. L'aiuto puo' essere concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione europea ed e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 6. Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 1. 7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto di cui all'art. 13, comma 1. 8. Per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di Contributo in conto capitale e di Finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell'impresa, come segue: a. investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; b. investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e' stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27 e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni; nella forma del Finanziamento, fino al 100% degli investimenti ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario; c. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), proposti da grandi imprese, che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, la forma e l'intensita' dell'aiuto sono subordinati alla verifica dell'effetto di incentivazione e della proporzionalita' dell'aiuto, secondo le modalita' specificate all'art. 10, commi 6 e 7. d. per gli investimenti di cui alle lettere a) e b), l'ammontare minimo di mezzi apportati dal Soggetto beneficiario alla copertura finanziaria del Progetto non deve essere inferiore al 25% degli investimenti ammissibili. A tal fine, vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque elemento di aiuto, ivi compreso il Finanziamento bancario. e. spese per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualita', per le misure promozionali a favore dei prodotti agricoli e per la ricerca e sviluppo nel settore agricolo: nella forma di Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese ammissibili; nella forma del Finanziamento, fino al 100% delle spese ammissibili, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario. 9. L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti in relazione alle regioni di intervento. 10. Le caratteristiche del Finanziamento e delle relative componenti di Finanziamento agevolato e di Finanziamento bancario sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 357 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 11. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.