Art. 9 
 
 
              Banche finanziatrici e Banche autorizzate 
 
  1.  Le  Banche  finanziatrici,  previa  accettazione  di  specifico
mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a:  a)  rilasciare
l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario di cui
all'art.  10,  comma  3;  b)  concedere   al   soggetto   stesso   il
Finanziamento  bancario;  c)  effettuare  la  valutazione   economico
finanziaria di cui all'art. 11, comma  3,  lettera  c);  d)  svolgere
l'attivita' di gestione ed erogazione dei Finanziamenti. 
  2. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle Banche autorizzate
ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia
di istruttoria delle proposte  definitive  di  cui  all'art.  11,  di
istruttoria delle richieste  di  erogazione  delle  agevolazioni,  di
predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del
Programma e della relativa documentazione a corredo. 
  3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare
richiesta le Banche finanziatrici che, alla data della  richiesta  di
iscrizione,  hanno  gia'  accettato  lo  specifico  mandato  ad  esse
conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al  precedente  art.  8,
comma 10. 
  4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le Banche
finanziatrici devono inviare al Ministero,  con  le  modalita'  e  le
forme individuate dal Ministero medesimo,  richiesta  di  iscrizione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  con  la  quale  la  Banca
finanziatrice: 
  a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3; 
  b. dichiara di conoscere la normativa in materia  di  contratti  di
filiera e di distretto; 
  c. si impegna ad  osservare,  nell'espletamento  degli  adempimenti
tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle Banche
autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza  e
professionalita'; 
  d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non
inferiore a 5 anni successivi alla data di emanazione del decreto  di
concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art.  18,  comma
2,  per  eventuali  verifiche  disposte  dal  Ministero  o  da  altre
amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione  trasmessa  alla
Banca  autorizzata  dal  Soggetto  proponente,   nonche'   tutte   le
attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima  Banca
autorizzata in esecuzione dei Contratti di filiera e dei Contratti di
distretto di cui al presente decreto. 
  5. Il Ministero puo' richiedere,  in  ogni  tempo,  precisazioni  e
chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi  del
presente  decreto.  Nel  caso  in  cui  il  Ministero,  valutate   le
informazioni  prodotte,   dovesse   riscontrare   elementi   di   non
conformita' alla normativa in materia o alle disposizioni di  cui  al
presente decreto, ovvero incongruenze con  noti  e  ragionevoli  dati
economici e di mercato, procede  alla  notifica  delle  contestazioni
alla Banca autorizzata, assegnando un termine di  30  giorni  per  la
presentazione di controdeduzioni.  Qualora  non  ritenga  fondate  le
controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata,  ovvero  non  sia
rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero,
fermo  restando  il  diritto  di  richiedere  il  risarcimento  degli
eventuali danni subiti in caso di  riscontrato  dolo  o  colpa  grave
della Banca autorizzata, disporra' la  cancellazione  della  predetta
Banca autorizzata dall'elenco di cui al comma 2,  dandone  tempestiva
comunicazione a CDP  e  al  Soggetto  proponente  e  con  l'esplicita
previsione  dell'obbligo  per  quest'ultimo,  pena  la  revoca  delle
agevolazioni eventualmente gia' concesse, di conferire nuovo incarico
ad altra Banca autorizzata.