Art. 9 Banche finanziatrici e Banche autorizzate 1. Le Banche finanziatrici, previa accettazione di specifico mandato ad esse conferito da CDP, sono autorizzate a: a) rilasciare l'attestazione del merito creditizio del Soggetto beneficiario di cui all'art. 10, comma 3; b) concedere al soggetto stesso il Finanziamento bancario; c) effettuare la valutazione economico finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lettera c); d) svolgere l'attivita' di gestione ed erogazione dei Finanziamenti. 2. Presso il Ministero e' tenuto un elenco delle Banche autorizzate ad espletare gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di istruttoria delle proposte definitive di cui all'art. 11, di istruttoria delle richieste di erogazione delle agevolazioni, di predisposizione e trasmissione della relazione sullo stato finale del Programma e della relativa documentazione a corredo. 3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2 possono presentare richiesta le Banche finanziatrici che, alla data della richiesta di iscrizione, hanno gia' accettato lo specifico mandato ad esse conferito da CDP ai sensi del decreto di cui al precedente art. 8, comma 10. 4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2, le Banche finanziatrici devono inviare al Ministero, con le modalita' e le forme individuate dal Ministero medesimo, richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale la Banca finanziatrice: a. dichiara di essere in possesso del mandato di cui al comma 3; b. dichiara di conoscere la normativa in materia di contratti di filiera e di distretto; c. si impegna ad osservare, nell'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi che il presente decreto demanda alle Banche autorizzate, le relative disposizioni, usando la normale diligenza e professionalita'; d. si impegna a custodire e rendere disponibili, per un periodo non inferiore a 5 anni successivi alla data di emanazione del decreto di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 18, comma 2, per eventuali verifiche disposte dal Ministero o da altre amministrazioni dello Stato, tutta la documentazione trasmessa alla Banca autorizzata dal Soggetto proponente, nonche' tutte le attestazioni, relazioni ed elaborati realizzati dalla medesima Banca autorizzata in esecuzione dei Contratti di filiera e dei Contratti di distretto di cui al presente decreto. 5. Il Ministero puo' richiedere, in ogni tempo, precisazioni e chiarimenti sugli atti prodotti dalla Banca autorizzata ai sensi del presente decreto. Nel caso in cui il Ministero, valutate le informazioni prodotte, dovesse riscontrare elementi di non conformita' alla normativa in materia o alle disposizioni di cui al presente decreto, ovvero incongruenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, procede alla notifica delle contestazioni alla Banca autorizzata, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Qualora non ritenga fondate le controdeduzioni presentate dalla Banca autorizzata, ovvero non sia rispettato il termine per la trasmissione delle stesse, il Ministero, fermo restando il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in caso di riscontrato dolo o colpa grave della Banca autorizzata, disporra' la cancellazione della predetta Banca autorizzata dall'elenco di cui al comma 2, dandone tempestiva comunicazione a CDP e al Soggetto proponente e con l'esplicita previsione dell'obbligo per quest'ultimo, pena la revoca delle agevolazioni eventualmente gia' concesse, di conferire nuovo incarico ad altra Banca autorizzata.