Art. 2 
 
  1. Non sono ricompresi nella delega: 
    a) gli atti e le questioni di  particolare  importanza  politica,
economica, finanziaria o amministrativa; 
    b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale,  la
NATO e l'Afghanistan; 
    c) le questioni attinenti all'integrazione europea; 
    d)  gli  atti  concernenti  direttive  di  servizio  relative   a
importanti questioni di massima; 
    e)  gli  atti  riguardanti  modificazioni  all'ordinamento  delle
direzioni generali e dei servizi; 
    f) tutti gli atti  relativi  al  personale  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; 
    g)  la  convocazione  e  l'approvazione  dell'ordine  del  giorno
dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 
  2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui  temi
internazionali  deve  essere  preventivamente   concordata   con   il
Ministro.