Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e di ammissione al finanziamento agevolato 1. La domanda di ammissione ai finanziamenti agevolati puo' essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino alle ore 17,00 del centottantesimo giorno successivo. 2. Possono essere ammessi al finanziamento gli interventi i cui costi sono sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.