Art. 4 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. I modelli per la presentazione delle domande  di  ammissione  ai
finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere A)  e  B)  del
presente decreto e ne costituiscono parte integrante. 
  2. Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto
restano ferme e si applicano le disposizioni  contenute  nel  decreto
interministeriale n. 66 del 2015. 
  Il presente decreto entra in vigore  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 22 febbraio 2016 
 
                                                Il Ministro: Galletti