Art. 4 Disposizioni finali 1. I modelli per la presentazione delle domande di ammissione ai finanziamenti agevolati sono allegati sotto le lettere A) e B) del presente decreto e ne costituiscono parte integrante. 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto restano ferme e si applicano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 66 del 2015. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 22 febbraio 2016 Il Ministro: Galletti