Art. 2 
 
 
                    Delega di funzioni in materia 
                   di affari regionali e autonomie 
 
  1. Il Ministro senza portafoglio per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, On. Avv. Enrico Costa - di seguito, Ministro - e' delegato
ad  esercitare  le  funzioni  di  coordinamento,  di  indirizzo,   di
promozione di iniziative, di  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia  o  di  inadempienza,  di
vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle
vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri,  fatte
salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a  tutte
le materie che riguardano le seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie, anche al fine di  individuare  modalita'  di
efficiente svolgimento dei servizi; 
    b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province
autonome ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei  rapporti
diretti tra regioni e province autonome con le  istituzioni  europee,
fatte salve le competenze dell'Autorita' delegata  ad  esercitare  le
funzioni in materia di affari europei; 
    c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie ed  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,  anche
ai fini dell'esercizio del potere  sostitutivo  del  Governo  di  cui
all'articolo 120, della Costituzione e agli articoli 137, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio
1992, n. 157; 
    d) esame delle  leggi  regionali  e  delle  province  autonome  e
questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per  gli  effetti
dell'articolo 127 della Costituzione; conflitti di  attribuzione  tra
Stato e regioni ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  134  della
Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli  Statuti
regionali   ai   sensi   dell'articolo   123   della    Costituzione;
partecipazione alle funzioni  di  controllo  della  spesa  sanitaria;
collaborazione  con  i  ministri  competenti  per  settore  ai   fini
dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con  il  sistema
delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza; 
    e) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle  questioni
relative ai servizi pubblici  locali;  monitoraggio  dei  livelli  di
qualita' dei servizi pubblici locali  raggiunti  nei  diversi  ambiti
territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c) e d); 
    f) azione di Governo inerente ai rapporti con  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali e  provinciali,
conseguenti all'applicazione dell'articolo 97 dello Statuto  speciale
di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; 
    g)  elaborazione  di  provvedimenti  di   natura   normativa   ed
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, anche con  riguardo  alle  norme  di  attuazione
degli Statuti; 
    h) minoranze linguistiche  e  territori  di  confine  e  relativa
iniziativa legislativa; 
    i) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59,  dell'articolo  118  della
Costituzione e  in  attuazione  di  obblighi  europei,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  ministri  competenti  per
settore; 
    l) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province  autonome  di
Trento e di Bolzano,  inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui  all'articolo
10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie  di  competenza,
fatte salve  le  competenze  del  Ministro  dell'interno,  nonche'  i
relativi  profili   organizzativo,   logistico,   funzionale   e   di
programmazione  finanziaria;  supporto  all'emanazione  di  direttive
generali  del  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della  Repubblica
3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale; 
    m) rapporti con i Comitati  interministeriali  e  con  gli  altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni dei quali incidono  su  competenze  e  funzioni  delle
autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da
parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e  societa'   a
partecipazione pubblica; partecipazione  alla  Conferenza  permanente
tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di'
Bolzano e  al  Consiglio  generale  degli  italiani  all'estero,  con
riferimento alle funzioni di cui  all'articolo  17,  comma  6,  della
legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti  all'indicazione  delle  linee
programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per
le comunita' italiane all'estero; 
    n) valutazione, definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e europeo; 
    o) partecipazione ai lavori del Consiglio  d'Europa  e  dei  suoi
organismi, in materia di autonomie regionali; 
    p) atti relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
    q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
ed alla valorizzazione delle zone montane  di  cui  all'articolo  44,
della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali  per
la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e  culturale,
ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche'
proposta dei criteri di  ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  la
montagna ai sensi  dell'articolo  2,  della  legge  citata;  problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni  governative,  anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma
41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra  Stato
e sistema  delle  autonomie  anche  ai  fini  del  raggiungimento  di
accordi, nonche' delle intese di cui all'articolo 8, comma  6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    s) supporto conoscitivo alle regioni anche  per  l'individuazione
delle modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi e relative iniziative legislative, nonche',  d'intesa  con  i
ministri interessati, iniziative nell'ambito del  PON  "Governance  e
azioni di sistema" relative alla  cooperazione  interistituzionale  e
alla capacita' negoziale del sistema  delle  autonomie;  funzioni  di
competenza relative all'attivita' della Cabina di regia incaricata di
definire priorita' e specifici  piani  operativi  nell'impiego  delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  per  il  ciclo
2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23  dicembre
2014, n. 190, anche in riferimento  al  monitoraggio  dell'attuazione
degli interventi; 
    t)   attivita'   anche    normative    connesse    all'attuazione
dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; cura  delle
attivita' concernenti le forme di autonomia di cui all'articolo  116,
terzo comma, della Costituzione; 
    u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le  regioni  e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale; 
    z) ogni tipo di raccordo con le  autonomie  per  lo  sviluppo  in
senso  autonomistico  dell'ordinamento,  ivi  compresa  la  cura  dei
rapporti con gli  organi  di  coordinamento  delle  presidenze  delle
assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene  alle  funzioni
delegate; 
    aa) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da
parte  delle  autonomie  dei  programmi  di   spending   review   con
particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro
valorizzazione  nonche'  al  rispetto  delle  disposizioni  di  legge
statale in tema di coordinamento della finanza pubblica; 
    bb) attuazione, in raccordo con gli  altri  Ministri  competenti,
delle disposizioni costituzionali in materia di citta'  metropolitane
e di forme associative dei Comuni. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
    a) convocazione e presidenza della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  e  della  Conferenza  Unificata,  di  cui   al   decreto
legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e    regolamentazione
dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie; 
    b)  copresidenza  della   sessione   europea   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 22, della  legge
24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 5, del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica
nazionale relative all'elaborazione degli  atti  dell'Unione  europea
con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa
convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata ad esercitare
le funzioni in materia di affari europei; 
    c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
    b) promuovere iniziative per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale; 
    c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro  dell'interno,
per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle
regioni, alle province autonome e agli enti locali, per  l'efficiente
svolgimento  delle   funzioni   loro   attribuite   e   la   migliore
utilizzazione delle risorse assegnate. 
  4.  Il  Ministro,  in  qualita'  di  Presidente  della   Conferenza
unificata, partecipa alla Commissione  permanente  per  l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali,  di  cui  all'articolo
14, comma 3-bis, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
provvede alla realizzazione degli interventi di cui  all'articolo  1,
comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.