Art. 5 
 
 
     Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia 
 
  1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e'  altresi'
delegato ad esercitare le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e
promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza  e  verifica,
nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni  al
Presidente del Consiglio dei  Ministri,  relativamente  alla  materia
delle politiche per la famiglia. 
  2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai
singoli ministri, il Ministro e' delegato: 
    a) a promuovere e coordinare le  politiche  governative  volte  a
garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue
componenti  e  le  sue  problematiche   generazionali,   nonche'   ad
assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in
ogni ambito; 
    b) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed  il  monitoraggio  delle  misure  di
sostegno alla famiglia; 
    c) a promuovere la  comunicazione  istituzionale  in  materia  di
politiche per la famiglia; 
    d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia  di
regime giuridico delle relazioni familiari; 
    e) a promuovere e coordinare  le  azioni  governative  dirette  a
superare la crisi demografica e a realizzare gli  interventi  per  il
sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a  favorire  le
misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e   alla
natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo  1,
commi 1250, 1254 e 1259, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    f) a promuovere e sviluppare le attivita' in  materia  di  Centri
per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere  sanitario
del Ministro della salute; 
    g)  a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  per
sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi  di  cura
della  famiglia,  in  raccordo  con  il  Dipartimento  per  le   pari
opportunita'. 
  3. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale
sulla famiglia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 marzo 2009, n.  43.  Il  Ministro  esercita  le  funzioni
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  in  relazione
all'attivita'   dell'Osservatorio   nazionale   per   l'infanzia    e
l'adolescenza e del Centro  nazionale  di  documentazione  e  analisi
dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli  1  e  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. 
  4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede  di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro
del Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  in  materia  di  "Fondo  di
previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti
derivanti  da  responsabilita'  familiari",   di   cui   al   decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 
  5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il
Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della  famiglia,
ad eccezione dell'Ufficio di  segreteria  della  Commissione  per  le
adozioni internazionali.