IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante «Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; Visto il decreto direttoriale 13 gennaio 1999, recante «Determinazione dell'attribuzione di licenze di pesca per i Paesi terzi extramediterranei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1999; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre 2008, n. 1006, relativo alle autorizzazioni delle attivita' di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di Paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; Visto il regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Ritenuto di dover procedere all'abrogazione del predetto decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al fine di rideterminare, in linea con il sopra richiamato quadro normativo europeo di riferimento, le modalita' e le procedure amministrative afferenti l'accesso alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di accordi bilaterali di pesca conclusi dall'Unione europea, nonche' l'esercizio di attivita' di pesca che non ricadono nel contesto di detti accordi; Decreta: Art. 1 Accesso alle possibilita' di pesca per accordi vigenti 1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di accordi in vigore, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 1. 2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresi', fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attivita' di pesca. 3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorita' di assegnazione delle possibilita' di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.