IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  recante  «Regolamento  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012; 
  Visto  il   decreto   direttoriale   13   gennaio   1999,   recante
«Determinazione dell'attribuzione di licenze di  pesca  per  i  Paesi
terzi extramediterranei», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1999; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre  2008,  n.
1005, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e  non  regolamentata,
che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE)
n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE)  n.  1093/94  e  (CE)  n.
1447/1999; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 29 settembre  2008,  n.
1006, relativo alle  autorizzazioni  delle  attivita'  di  pesca  dei
pescherecci  comunitari  al  di  fuori  delle  acque  comunitarie   e
all'accesso delle navi di Paesi terzi  alle  acque  comunitarie,  che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il
regolamento (CE) n. 3317/94; 
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20  novembre  2009,  n.
1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle  norme  della  politica  comune  della  pesca,  che
modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE)  n.  2371/2002,  (CE)  n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE)  della  Commissione  dell'8
aprile  2011,  n.  404,  recante  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Ritenuto di dover procedere all'abrogazione  del  predetto  decreto
direttoriale 13 gennaio 1999, al fine di rideterminare, in linea  con
il sopra richiamato  quadro  normativo  europeo  di  riferimento,  le
modalita' e le  procedure  amministrative  afferenti  l'accesso  alle
possibilita' di pesca previste nell'ambito di accordi  bilaterali  di
pesca conclusi dall'Unione europea, nonche' l'esercizio di  attivita'
di pesca che non ricadono nel contesto di detti accordi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Accesso alle possibilita' di pesca per accordi vigenti 
 
  1.  Gli  armatori  dei  pescherecci  che  intendono  accedere  alle
possibilita' di pesca previste  nell'ambito  di  accordi  in  vigore,
devono darne comunicazione preventiva a  questa  Direzione  generale,
entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la  data  d'inizio
delle attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 1. 
  2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al  precedente
comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di  cui
all'art. 5, paragrafo  1,  del  regolamento  (CE)  n.  1006/2008,  in
premessa citato, gli armatori delle imbarcazioni interessate  devono,
altresi', fornire assicurazione  dell'esatto  adempimento,  da  parte
delle medesime, di tutti i vigenti obblighi  europei  in  materia  di
trasmissione attraverso  il  sistema  di  controllo  satellitare  dei
pescherecci  (V.M.S.),  nonche'  di  registrazione  e   dichiarazione
elettronica dei dati relativi all'attivita' di pesca. 
  3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei
requisiti di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  2,  la  priorita'  di
assegnazione delle possibilita' di pesca  disciplinate  dal  presente
articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo
di  mesi  di  presenza  effettivamente   maturati   dall'imbarcazione
interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa  di  pesca,
nel  corso  del  triennio  precedente,  nelle  acque  soggette   alla
giurisdizione del Paese  terzo  interessato,  ovvero,  in  subordine,
nell'area  geografica  di  riferimento.  All'accertamento  di   detti
periodi  provvede  direttamente   l'Amministrazione,   esclusivamente
attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.