Art. 2 Accesso alle possibilita' di pesca per nuovi accordi 1. Gli armatori dei pescherecci che intendono accedere alle possibilita' di pesca previste nell'ambito di nuovi accordi, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data d'inizio delle attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 2. 2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di cui all'art. 5, paragrafo 1, con esclusione di quanto previsto alla lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresi', fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle medesime, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi all'attivita' di pesca. 3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la priorita' di assegnazione delle possibilita' di pesca disciplinate dal presente articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo di mesi di presenza effettivamente maturati dall'imbarcazione interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa di pesca, nel corso del triennio precedente, nelle acque soggette alla giurisdizione del Paese terzo interessato, ovvero, in subordine, nell'area geografica di riferimento. All'accertamento di detti periodi provvede direttamente l'Amministrazione, esclusivamente attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.