Art. 2 
 
 
        Accesso alle possibilita' di pesca per nuovi accordi 
 
  1.  Gli  armatori  dei  pescherecci  che  intendono  accedere  alle
possibilita' di pesca previste nell'ambito di nuovi  accordi,  devono
darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale,  entro  e
non oltre il trentesimo giorno antecedente  la  data  d'inizio  delle
attivita' di pesca, in conformita' al modello in allegato 2. 
  2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al  precedente
comma 1, unitamente al possesso dei criteri di ammissibilita' di  cui
all'art. 5, paragrafo 1,  con  esclusione  di  quanto  previsto  alla
lettera a), del regolamento (CE) n. 1006/2008,  in  premessa  citato,
gli armatori delle imbarcazioni interessate devono, altresi', fornire
assicurazione dell'esatto adempimento, da parte  delle  medesime,  di
tutti  i  vigenti  obblighi  europei  in  materia   di   trasmissione
attraverso  il  sistema  di  controllo  satellitare  dei  pescherecci
(V.M.S.), nonche' di registrazione e  dichiarazione  elettronica  dei
dati relativi all'attivita' di pesca. 
  3. A parita' di soddisfacimento dei termini, delle condizioni e dei
requisiti di  cui  ai  precedenti  commi  1  e  2,  la  priorita'  di
assegnazione delle possibilita' di pesca  disciplinate  dal  presente
articolo viene determinata in funzione del maggior numero complessivo
di  mesi  di  presenza  effettivamente   maturati   dall'imbarcazione
interessata, ovvero, in subordine, dalla relativa impresa  di  pesca,
nel  corso  del  triennio  precedente,  nelle  acque  soggette   alla
giurisdizione del Paese  terzo  interessato,  ovvero,  in  subordine,
nell'area  geografica  di  riferimento.  All'accertamento  di   detti
periodi  provvede  direttamente   l'Amministrazione,   esclusivamente
attraverso i pertinenti tracciati V.M.S.