Art. 3 Attivita' di pesca al di fuori di accordi 1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli armatori dei pescherecci che intendono esercitare attivita' di pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di un Paese terzo che non rientra nell'ambito di un accordo, devono darne comunicazione preventiva a questa Direzione generale, entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data d'inizio delle suddette attivita', in conformita' al modello in allegato 3. 2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al precedente comma 1, oltre a fornire assicurazione dell'esatto adempimento, da parte delle imbarcazioni interessate, di tutti i vigenti obblighi europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo satellitare dei pescherecci (V.M.S.), nonche' di registrazione e dichiarazione elettronica dei dati relativi alle catture, i medesimi armatori devono, altresi', allegare copia dell'apposita autorizzazione di pesca rilasciata dalle Autorita' competenti del Paese terzo interessato.