Art. 3 
 
 
              Attivita' di pesca al di fuori di accordi 
 
  1. Ai fini di  quanto  previsto  dall'art.  11,  paragrafo  1,  del
regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, gli  armatori  dei
pescherecci che intendono esercitare attivita' di pesca  nelle  acque
soggette alla  giurisdizione  di  un  Paese  terzo  che  non  rientra
nell'ambito di un accordo, devono darne  comunicazione  preventiva  a
questa Direzione generale, entro e non oltre il  quindicesimo  giorno
antecedente la data d'inizio delle suddette attivita', in conformita'
al modello in allegato 3. 
  2. Nell'ambito della comunicazione preventiva di cui al  precedente
comma 1, oltre a fornire assicurazione  dell'esatto  adempimento,  da
parte delle imbarcazioni interessate, di  tutti  i  vigenti  obblighi
europei in materia di trasmissione attraverso il sistema di controllo
satellitare dei pescherecci  (V.M.S.),  nonche'  di  registrazione  e
dichiarazione elettronica dei dati relativi alle catture, i  medesimi
armatori   devono,    altresi',    allegare    copia    dell'apposita
autorizzazione di pesca rilasciata  dalle  Autorita'  competenti  del
Paese terzo interessato.