Art. 4 
 
 
               Misure tecniche e regime sanzionatorio 
 
  1. Ai fini della validazione dei certificati di cattura, ex art. 12
del regolamento (CE) n. 1005/2008, in  premessa  citato,  i  soggetti
interessati dovranno esibire alle Autorita'  competenti  un  estratto
del giornale di pesca elettronico afferente i quantitativi di cattura
come indicati sui medesimi certificati. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE)  n.
1006/2008, in premessa citato, alla scadenza del protocollo operativo
afferente un accordo di pesca,  questa  Direzione  generale  comunica
alle imprese di pesca interessate la sospensione  immediata  di  ogni
attivita' di pesca nelle  acque  sottoposte  alla  giurisdizione  del
Paese terzo interessato. 
  3. La sospensione prevista al precedente  comma  1  viene  disposta
anche nel caso in cui: 
    a)  il  Paese  terzo   interessato   ricada   nelle   fattispecie
disciplinate dagli articoli 31 e seguenti  del  regolamento  (CE)  n.
1005/2008, in premessa citato; 
    b) ovvero, venga accertato il mancato rispetto dei  requisiti  di
cui al comma 2 dei precedenti articoli 1, 2 e 3. 
  4. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o piu' grave reato,
la violazione del provvedimento di sospensione di cui  al  precedente
comma 2, soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 8, comma  1,  del
decreto legislativo n. 4/2012, in premessa citato. 
  5. Salvo che il fatto non costituisca diverso piu' grave reato,  la
violazione del provvedimento di  sospensione  di  cui  al  precedente
comma 3, lettera a), soggiace alla sanzione stabilita  dall'art.  11,
comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012.