Art. 4 Misure tecniche e regime sanzionatorio 1. Ai fini della validazione dei certificati di cattura, ex art. 12 del regolamento (CE) n. 1005/2008, in premessa citato, i soggetti interessati dovranno esibire alle Autorita' competenti un estratto del giornale di pesca elettronico afferente i quantitativi di cattura come indicati sui medesimi certificati. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 1006/2008, in premessa citato, alla scadenza del protocollo operativo afferente un accordo di pesca, questa Direzione generale comunica alle imprese di pesca interessate la sospensione immediata di ogni attivita' di pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione del Paese terzo interessato. 3. La sospensione prevista al precedente comma 1 viene disposta anche nel caso in cui: a) il Paese terzo interessato ricada nelle fattispecie disciplinate dagli articoli 31 e seguenti del regolamento (CE) n. 1005/2008, in premessa citato; b) ovvero, venga accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dei precedenti articoli 1, 2 e 3. 4. Salvo che il fatto non costituisca diverso e/o piu' grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 2, soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012, in premessa citato. 5. Salvo che il fatto non costituisca diverso piu' grave reato, la violazione del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma 3, lettera a), soggiace alla sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 4/2012.