Art. 3 
 
  I candidati agli esami di Stato devono  presentare  la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 23  maggio  2016  e  alla
seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2016  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
  Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione  e  che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 19 ottobre 2016  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
  La domanda, in carta semplice,  con  l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
    a) per l'abilitazione all'esercizio della  professione  di  dott.
commercialista: 
      diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o  di  laurea
magistrale nella classe LM 56  (scienze  dell'economia);  diploma  di
laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale
nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali) ovvero  diploma  di
laurea rilasciato dalle facolta' di  economia  secondo  l'ordinamento
previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero  altro  titolo  di  studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi  della  normativa
vigente. 
    per l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  esperto
contabile: 
      diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18  (scienze
dell'economia e della gestione aziendale), nella classe  28  o  nella
classe L 33 (scienze  economiche),  ovvero  altro  titolo  di  studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi  della  normativa
vigente. 
  Per  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione   di   dott.
commercialista e per l'abilitazione all'esercizio  della  professione
di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di  cui
all'art. 71 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. 
    b) ricevuta dell'avvenuto versamento della  tassa  di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
  Sono inoltre tenuti a  versare  all'economato  dell'universita'  il
contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 2  del
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio  1997  n.  306.  La
relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. 
    c) certificato di compimento del tirocinio, da attestare con  una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  La documentazione relativa al conseguimento del  titolo  accademico
e'  inserita  nel  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
  I candidati che al momento della  presentazione  della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi. 
  I candidati che non hanno provveduto a presentare  la  domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
  Le domande di ammissione agli  esami  si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
  Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione   agli   esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o
il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi.