Art. 10 Finanziamento 1. Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, e' dovuto al Fondo: a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque a quindici dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori. 2. E' stabilito inoltre un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa. 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di quindici dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo.