Art. 10 
 
                            Finanziamento 
 
  1. Per le prestazioni di cui ai  precedenti  articoli  6  e  7,  e'
dovuto al Fondo: 
  a) per i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di  quindici
dipendenti, un contributo ordinario dello  0,65%  della  retribuzione
mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori  dipendenti,
esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, di cui  due  terzi  a
carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori; 
  b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da piu' di cinque
a quindici dipendenti, un  contributo  ordinario  dello  0,45%  della
retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei  lavoratori
dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a  domicilio,  di  cui
due terzi a carico del datore di lavoro  e  un  terzo  a  carico  dei
lavoratori. 
  2. E' stabilito inoltre un  contributo  addizionale  a  carico  del
datore  di  lavoro  che  ricorra   alla   sospensione   o   riduzione
dell'attivita' lavorativa, pari al 4% della retribuzione persa. 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 355/1995, ad eccezione  di
quelle relative agli sgravi contributivi. 
  4. I datori di lavoro con una media occupazionale di piu' di cinque
dipendenti nel semestre precedente sono tenuti al versamento  mensile
del contributo di finanziamento di cui al comma  1,  lettera  b)  del
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere  dalla
medesima data, i datori di lavoro con una media occupazionale di piu'
di  quindici  dipendenti  nel  semestre  precedente  sono  tenuti  al
versamento mensile del contributo di finanziamento di cui al comma 1,
lettera a) del presente articolo.