Art. 11 Obblighi di bilancio 1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 2. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite. 3. Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro. 4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite di cui al precedente comma 3, calcolato in relazione all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno 2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, con le seguenti tempistiche, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio: a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima seduta del comitato amministratore; b) ogni tre anni; c) in ogni caso in cui il Comitato amministratore lo ritenga necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma 5, il Comitato amministratore ha facolta' di proporre modifiche relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore. 7. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attivita' di cui al comma precedente, l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 6, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.