Art. 11 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo di integrazione salariale, al fine  di
garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso,  tali  prestazioni
sono determinate in misura non superiore a quattro volte  l'ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di  lavoro,  tenuto
conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo  a  favore
del datore di lavoro. 
  4. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del Fondo, il limite  di
cui al precedente comma 3, calcolato in relazione  all'ammontare  dei
contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto
delle  prestazioni  gia'  deliberate  a  qualunque  titolo  a  favore
dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun limite
per le prestazioni erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte  nell'anno
2017, otto volte nell'anno 2018,  sette  volte  nell'anno  2019,  sei
volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni  caso,  le
prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle  risorse
finanziarie acquisite al Fondo. 
  5. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento,  con  le  seguenti  tempistiche,  fermo   restando
l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione  del
bilancio preventivo annuale, al fine di  garantire  l'equilibrio  dei
saldi di bilancio: 
  a) in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla prima
seduta del comitato amministratore; 
  b) ogni tre anni; 
  c) in ogni caso  in  cui  il  Comitato  amministratore  lo  ritenga
necessario per garantire il buon andamento del Fondo. 
  6. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
5, il Comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  7. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al  comma  precedente,  l'aliquota  contributiva
puo' essere modificata con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
anche in mancanza di proposta del comitato  amministratore.  In  ogni
caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di  cui  al  comma  6,
l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.