Art. 12 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2. 2. I datori di lavoro che occupano mediamente, alla data del 1° gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel semestre precedente, compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di settore costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I contributi da questi gia' versati o comunque dovuti ai Fondi di settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale. 4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al comma 3 del medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015. Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 5. Ai sensi del comma 5, lettera a) del medesimo art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, confluiscono nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi costituiti ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della legge n. 92/2012 che non hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento al citato comma 4, lettere a) ed e) dell'art. 27 in materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015. Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 febbraio 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali reg.ne prev. n. 749