Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano  applicazione
a decorrere dal 1° gennaio 2016,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal
successivo comma 2. 
  2. I datori di lavoro che occupano mediamente,  alla  data  del  1°
gennaio 2016, da piu' di 5 a 15 dipendenti nel  semestre  precedente,
compresi gli apprendisti, possono richiedere le prestazioni  previste
dal Fondo di integrazione salariale per gli eventi di  riduzione  del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. 
  3. Ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi di  settore
costituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012
che  non  hanno   ottemperato   all'obbligo   di   adeguamento   alle
disposizioni di  cui  ai  commi  7  e  8  dell'art.  26  del  decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 entro il 31 dicembre 2015. I
contributi da questi gia' versati  o  comunque  dovuti  ai  Fondi  di
settore vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale. 
  4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 148
del 14 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016,  confluiscono
nel fondo di integrazione salariale i datori di lavoro  che  occupano
mediamente piu' di cinque dipendenti appartenenti a fondi  costituiti
ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della  legge  n.  92/2012  che  non
hanno ottemperato all'obbligo di adeguamento di cui al  comma  3  del
medesimo art. 27 in materia di prestazioni entro il 31 dicembre 2015.
Potranno richiedere le prestazioni previste dal presente decreto  per
gli eventi di sospensione  o  riduzione  del  lavoro  verificatisi  a
decorrere dal 1° luglio 2016. 
  5. Ai sensi del comma 5,  lettera  a)  del  medesimo  art.  27  del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, a decorrere dal  1°
gennaio 2016, confluiscono nel  fondo  di  integrazione  salariale  i
datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque  dipendenti
appartenenti a fondi costituiti ai sensi del  comma  14  dell'art.  3
della legge n. 92/2012  che  non  hanno  ottemperato  all'obbligo  di
adeguamento al citato comma 4, lettere  a)  ed  e)  dell'art.  27  in
materia di aliquote contributive entro il 31 dicembre 2015.  Potranno
richiedere le prestazioni  previste  dal  presente  decreto  per  gli
eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
dal 1° luglio 2016. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  Controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 febbraio 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali reg.ne prev. n. 749