Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                 del Fondo di integrazione salariale 
 
  1.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di   integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  decreto
legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati
costituiti Fondi di solidarieta' bilaterali  di  cui  all'art.  26  o
fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'art.  27  del
decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 
  2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale di  cui  al
precedente comma 1 vengono computati anche gli apprendisti. 
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'INPS provvede a individuare i soggetti  tenuti  al  versamento  del
contributo al Fondo d'integrazione salariale. 
  4. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.  148
del 14 settembre 2015, qualora gli accordi di  cui  all'art.  26  del
medesimo  decreto  legislativo  avvengano  in  relazione  a  settori,
tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperte  dal
Fondo di cui al presente decreto, dalla data di decorrenza del  nuovo
fondo i datori di lavoro del relativo settore  rientrano  nell'ambito
di applicazione di questo e non sono piu'  soggetti  alla  disciplina
del Fondo di integrazione salariale, ferma  restando  la  gestione  a
stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 
  5. I contributi eventualmente gia' versati o  dovuti,  in  base  al
presente  decreto,  restano  acquisiti  al  Fondo   di   integrazione
salariale.  Il  Comitato  amministratore,  sulla  base  delle   stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai  datori  di  lavoro  del  relativo  settore,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015.