Art. 3 Destinatari del Fondo di integrazione salariale 1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. 2. Ai fini del requisito di cui al comma precedente, l'anzianita' di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato nell'attivita' appaltata. 3. Per gli apprendisti di cui al comma 1, alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e' prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.