Art. 3 
 
           Destinatari del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Sono destinatari delle prestazioni di cui al presente decreto  i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi  compresi
gli apprendisti con contratto di  apprendistato  professionalizzante,
con esclusione dei  dirigenti  e  dei  lavoratori  a  domicilio,  che
abbiano un'anzianita' di effettivo lavoro presso l'unita'  produttiva
per la quale e' richiesta la prestazione  di  almeno  novanta  giorni
alla  data  di  presentazione  della  domanda  di   concessione   del
trattamento. 
  2. Ai fini del requisito di cui al comma  precedente,  l'anzianita'
di  effettivo  lavoro  del  lavoratore  che  passa  alle   dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il   lavoratore   e'   stato   impiegato
nell'attivita' appaltata. 
  3.  Per  gli  apprendisti  di  cui  al  comma   1,   alla   ripresa
dell'attivita'  lavorativa  a  seguito  di  sospensione  o  riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'  prolungato  in
misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione  salariale
fruite.