Art. 4 Amministrazione del Fondo di integrazione salariale 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nonche' da due rappresentanti con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148. 2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in possesso dei requisiti di competenza e assenza di conflitto d'interesse previsti dagli articoli 37 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita e non da' diritto ad alcun emolumento, indennita' ne' ad alcun rimborso spese. 5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati. 6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato stesso tra i propri membri. 7. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 9. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 10. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. 11. Trascorso il termine di cui al comma precedente la decisione diviene esecutiva. 12. Qualora sia stato nominato il commissario straordinario ai sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono assolte dal commissario straordinario nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del Fondo.