Art. 4 
 
         Amministrazione del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale
nonche'  da  due  rappresentanti  con  qualifica  di  dirigente,   in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
possesso dei requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'art.  38  del
decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148. 
  2. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori, oltre ad essere in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui all'art. 38 citato, devono essere in  possesso
dei requisiti  di  competenza  e  assenza  di  conflitto  d'interesse
previsti dagli articoli 37 del decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015. 
  3. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sette componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  4. La partecipazione al comitato amministratore e' gratuita  e  non
da' diritto ad alcun emolumento, indennita'  ne'  ad  alcun  rimborso
spese. 
  5. Il comitato amministratore rimane in carica per quattro anni  e,
in ogni caso, fino al giorno  di  insediamento  del  nuovo  Comitato.
Ciascun componente non puo' durare in carica per piu' di due mandati. 
  6. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  7. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  8. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale   dell'INPS   nonche'   il   direttore   generale
dell'Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  9.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. 
  10. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere  adottato  nel
termine di cinque giorni  ed  essere  sottoposto,  con  l'indicazione
della  norma  che  si  ritiene  violata,  al   presidente   dell'INPS
nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma  5,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  entro
tre mesi il  presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
decisione o se annullarla. 
  11. Trascorso il termine di cui al comma  precedente  la  decisione
diviene esecutiva. 
  12. Qualora sia stato  nominato  il  commissario  straordinario  ai
sensi dell'art. 29 comma 6, del decreto legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015, le funzioni del comitato amministratore sono  assolte
dal commissario straordinario nominato  dal  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  che  le  svolge  a  titolo  gratuito.  Il
commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione  del
comitato amministratore del Fondo.