Art. 5 Compiti del Comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale 1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti: a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 35, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; c) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; e) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti; f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del Fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 dell'art. 35, il comitato amministratore del Fondo di integrazione salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo.