Art. 5 
 
                 Compiti del Comitato amministratore 
                 del Fondo di integrazione salariale 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti compiti: 
  a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
  b)  fare  proposte  in  materia   di   contributi,   interventi   e
trattamenti, anche ai fini di cui  all'art.  35,  commi  4  e  5  del
decreto legislativo  n.  148  del  14  settembre  2015,  al  fine  di
assicurare il pareggio di bilancio; 
  c) vigilare sull'affluenza  dei  contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
  d) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie  di
competenza; 
  e) assolvere ogni altro  compito  ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti; 
  f) fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5,  entro
il 31 dicembre 2017, l'INPS procede all'analisi  dell'utilizzo  delle
prestazioni del Fondo da parte dei  datori  di  lavoro  distinti  per
classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali  analisi
e del bilancio di previsione di cui  al  comma  3  dell'art.  35,  il
comitato  amministratore  del  Fondo  di  integrazione  salariale  ha
facolta'  di  proporre  modifiche  in  relazione  all'importo   delle
prestazioni  o  alla  misura  delle  aliquote  di  contribuzione.  Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo.