Art. 6 Prestazioni: assegno di solidarieta' 1. Il Fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile. 4. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 della presente disposizione individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta' e' stipulato. 5. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita' attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno di solidarieta'. 6. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione, corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro sette giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo. 7. Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L'elenco deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle regioni e province autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita' e degli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015. 8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, con particolare riferimento alla causale del contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 10. All'assegno di solidarieta' di cui al presente articolo si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 11. Per la prestazione di cui al presente articolo il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 13. L'assegno di solidarieta' puo' essere riconosciuto esclusivamente in favore dei lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano occupato mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle riduzioni dell'orario di lavoro. Ai fini della verifica vengono computati anche gli apprendisti.