Art. 6 
 
                Prestazioni: assegno di solidarieta' 
 
  1. Il Fondo di integrazione  salariale  garantisce  un  assegno  di
solidarieta' in favore dei lavoratori dipendenti di datori di  lavoro
che stipulano con le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative accordi collettivi  aziendali  che  stabiliscano  una
riduzione dell'orario di lavoro, al fine  di  evitare  o  ridurre  le
eccedenze di personale nel corso della procedura di cui  all'art.  24
della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  o  al  fine   di   evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. 
  2. La misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro  non
prestate e' calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015 ed e' soggetta  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La riduzione di  cui
all'art. 26  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41  rimane  nelle
disponibilita' del Fondo. 
  3. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di dodici mesi in un biennio mobile. 
  4. Gli accordi  collettivi  aziendali  di  cui  al  comma  1  della
presente disposizione  individuano  i  lavoratori  interessati  dalla
riduzione oraria. La riduzione media oraria non puo' essere superiore
al 60 per cento dell'orario giornaliero, settimanale  o  mensile  dei
lavoratori interessati. Per ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di
riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo' essere superiore
al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale  l'accordo
di solidarieta' e' stipulato. 
  5. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'
attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.
Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione
dell'assegno di solidarieta'. 
  6. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di
lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,
corredata dall'accordo di cui al comma 1, entro  sette  giorni  dalla
data di conclusione del medesimo accordo. 
  7. Alla  domanda  deve  essere  allegato  l'elenco  dei  lavoratori
interessati  dalla  riduzione  di  orario.   L'elenco   deve   essere
sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1  e  dal
datore di lavoro.  Tali  informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle
regioni e province autonome, per il tramite del  sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro, ai fini dell'attivita'  e  degli
obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo  n.  148
del 14 settembre 2015. 
  8. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro
il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  9. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono
autorizzati, previa istruttoria, alla luce  dei  criteri  di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  adottato
per l'approvazione  dei  programmi  di  cassa  integrazione  guadagni
straordinaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre  2015,  con  particolare  riferimento  alla   causale   del
contratto di solidarieta' di cui all'art. 21, comma  1,  lettera  c),
del medesimo decreto legislativo, dalla struttura  territoriale  INPS
competente in relazione all'unita' produttiva.  In  caso  di  aziende
plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e'  rilasciata
dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore  di  lavoro  o
presso la quale il datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento
della posizione contributiva. 
  10. All'assegno di solidarieta' di  cui  al  presente  articolo  si
applica,  per  quanto  compatibile,  la  normativa  in   materia   di
integrazioni salariali ordinarie. 
  11. Per la  prestazione  di  cui  al  presente  articolo  il  Fondo
provvede  a  versare  alla  gestione  di  iscrizione  del  lavoratore
interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 
  12. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  13.   L'assegno   di   solidarieta'   puo'   essere    riconosciuto
esclusivamente in  favore  dei  lavoratori  di  cui  all'art.  3  del
presente decreto dipendenti di datori di lavoro che abbiano  occupato
mediamente piu' di cinque lavoratori nel semestre precedente la  data
di inizio delle  riduzioni  dell'orario  di  lavoro.  Ai  fini  della
verifica vengono computati anche gli apprendisti.