Art. 7 
 
                   Prestazioni: assegno ordinario 
 
  1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti
di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data
di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di  lavoro,
il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione
di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione
di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale  in
relazione alle causali  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n.  148  del
14  settembre  2015  in  materia  di  cassa   integrazioni   guadagni
ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e  dall'art.  21
del medesimo decreto legislativo in  materia  di  cassa  integrazione
guadagni    straordinaria,    limitatamente    alle    causali    per
riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione  della  cessazione
anche parziale di attivita'. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148  ed  e'  soggetto
alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 
  3. Ciascun intervento per riduzione  o  sospensione  dell'attivita'
lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente  decreto  e'
corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in  un  biennio
mobile. 
  4. La domanda di  accesso  alla  prestazione  di  cui  al  presente
articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente  competente
in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio
della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e
non oltre il termine di 15 giorni  dall'inizio  della  sospensione  o
riduzione dell'attivita' lavorativa. 
  5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo  sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita'  produttiva.   In   caso   di   aziende   plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS
ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il
datore  di  lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della   posizione
contributiva. 
  6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui  al
decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art.  16,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  le  causali  in
materia di integrazione  salariale  ordinaria,  ad  esclusione  delle
intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di  cassa
integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle
causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. 
  7. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 
  8. La contribuzione dovuta e' computata in base a  quanto  previsto
dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  9. All'assegno ordinario  si  applica  per  quanto  compatibile  la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.