Art. 7 Prestazioni: assegno ordinario 1. Ai lavoratori di cui all'art. 3 del presente decreto, dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltre alla prestazione di cui all'art. 6 del presente decreto, anche l'ulteriore prestazione di un assegno ordinario d'importo pari all'integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall'art. 21 del medesimo decreto legislativo in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attivita'. 2. L'importo dell'assegno ordinario e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed e' soggetto alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 . La riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nelle disponibilita' del Fondo. 3. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui al comma 1 del presente decreto e' corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. 4. La domanda di accesso alla prestazione di cui al presente articolo deve essere presentata all'INPS territorialmente competente in relazione all'unita' produttiva non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. 5. Gli interventi e i trattamenti di cui al presente articolo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS ove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva. 6. L'INPS valuta le istanze presentate secondo i criteri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, con particolare riferimento alle causali della riorganizzazione e della crisi aziendale. 7. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. 8. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 9. All'assegno ordinario si applica per quanto compatibile la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.